Data: 14/09/2013 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 18713 del 6 Agosto 2013. In tema di licenziamenti illegittimi, un lavoratore licenziato propone azione avverso il proprio datore di lavoro: domanda respinta in primo grado e successivamente accolta in appello, sulla base del fatto che l'azienda avrebbe provveduto all'assunzione, a seguito di detto licenziamento ed in pendenza di giudizio, all'assunzione di diverse altre risorse adibite alle medesime mansioni del lavoratore licenziato. Oltre ad intimare all'azienda il reintegro del lavoratore, al fine di quantificare il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro dal momento del licenziamento sino alla reintegrazione, il giudice del merito ha tenuto conto altresì di una presunta offerta di lavoro part time nel frattempo intervenuta da parte dell'azienda licenziante, deteriore rispetto a quanto preteso dall'attore e per questo rifiutata. Tale stima sarebbe stata detratta dalla somma complessivamente dovuta dal datore a titolo di risarcimento.

Avverso tale statuizione ricorre il lavoratore, denunciando difetto di motivazione della sentenza d'appello; il giudice avrebbe individuato d'ufficio gli elementi alla base della sua decisione senza previamente provocare il contraddittorio tra le parti e, inoltre, la parte contesta la fondatezza delle circostanze di fatto poste alla base della decisione giudiziale. Ricorre incidentalmente anche il datore di lavoro. “La deduzione in sede processuale dell'aliquid perceptum non costituisce un'eccezione in senso stretto e, comunque, non è riconducibile nel novero di quelle eccezioni riservate alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, quando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti a dimostrare l'aliquid retentum e gli stessi possono ritenersi incontroversi o processualmente acquisiti, il Giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e anche se l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte e, pure, avvalendosi dei poteri ex art. 421 c.p.c.) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato”. La Cassazione disattende in questo modo una delle doglianze proposte dal ricorrente principale.

Tuttavia nel caso di specie il giudice del merito avrebbe effettivamente omesso di specificare le circostanze di fatto strettamente attinenti la presunta offerta di lavoro part time ricevuta dal lavoratore. Viene infatti accolto il secondo motivo di ricorso. Conclude la Suprema Corte che “non può ritenersi che sul punto la motivazione soddisfi i requisiti di sufficienza a tal fine richiesti, ritenuto che il rifiuto di una offerta lavorativa deteriore non costituisca elemento idoneo ad integrare di per se stesso la base per operare una detrazione di quanto presumibilmente ricavabile dal lavoratore per effetto dell'adesione alla proposta lavorativa”. La Corte cassa la sentenza impugnata disponendone il rinvio al giudice del merito.


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