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Data: 28/08/2013 11:20:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani MEDIAevo n. 30 di Paolo M. Storani - Molto bello il sito Articolo29 e, quindi, effettuarci un raid di tanto in tanto aiuta nella comprensione dei diritti civili e della lotta quotidiana per farli riconoscere dalle legislazioni e, poi, farli ...addirittura attuare. Ci conduce per mano in tale operazione di ricostruzione e di monitoraggio dello stato dell'arte la penna felice di Luca Morassutto, ascendenze friulane ma iscritto all'Ordine degli Avvocati di Ferrara, nonché collaboratore di quel Portale, che vanta anche un sontuoso comitato scientifico. Chi vuol saperne di più su simili tematiche e ...dintorni può accedere a www.articolo29.it. Un antico adagio irlandese recita che nel desiderare delle cose spesso si corre il rischio di ottenerle. Appare questa una inevitabile considerazione dopo la lettura del testo di legge sull'omofobia licenziato dalla Commissione giustizia della Camera il 22 luglio 2013. Il testo normativo che ci viene offerto è di fatto il frutto di un sofferto percorso parlamentare che, caratterizzato da questioni politiche, più che giuridiche, appare oggi, sotto molti aspetti, aver condotto ad un esito deficitario. L'Italia appariva – ma verrebbe da dire appare – come un quasi del tutto isolato caso di negazionismo dei diritti civili lgbt all'interno del panorama europeo e, come spesso accade, il risultato, il rimedio, la soluzione proposta (se non addirittura sollecitata dagli organismi sovranazionali) non solo non appaga le legittime pretese della comunità lgbt italiana ma si presenta a noi ora come uno strumento monco e tutt'altro che utile. Prima di passare alla disanima del testo di legge in oggetto, appare necessario sviluppare preliminarmente taluni concetti ed esaminare le obiezioni sino ad oggi sollevate al fine di porre tali osservazioni come fondamenta per una costruttiva critica dei contenuti all'attenzione del Parlamento. Dalla legge reale al decreto legge Mancino sino ad arrivare all'attuale riformulazione dell'art. 3 l. 654 del 1975 e successive modificazioni. Come è noto, la legge Reale dava attuazione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 21 dicembre 1965. Proposito quest'ultimo esplicitato direttamente nel testo normativo all'art. 3: “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione …”. L'art. 3 della citata legge Reale era diviso in due lettere contenenti la previsione penale per differenti tipologie di condotta. Alla lettera a) si considerava la penale responsabilità a fronte di una condotta consistente nella diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, diffusione che poteva avvenire in qualsiasi modo. Alla lettera b) si andava a sanzionare chi incita, anche qui “in qualsiasi modo”, alla discriminazione o incita a commettere atti di violenza o provocazione alla violenza o diversamente commette atti di violenza o di provocazione alla violenza. L'incitamento e la commissione venivano quindi disciplinati nello stesso capolettera prevedendo una medesima pena. L'articolo di legge prevedeva altresì che fossero vietate quelle organizzazioni o associazioni aventi tra gli scopi l'incitamento all'odio o alla discriminazione razziale, non da ultimo estendendo la sanzione penale a chi partecipasse o prestasse assistenza a tali organizzazioni. Interessante l'oggetto della tutela, non tanto il singolo quanto le persone in ragione del fatto di appartenere “ad un gruppo nazionale, etnico o razziale”. (continua domani, 29 agosto 2013) OMOFOBIA e TRANSFOBIA - Il travagliato iter della LEGGE nelle parole di LUCA MORASSUTTO (2^ parte) |
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