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Data: 29/08/2013 09:20:00 - Autore: Franco Pani Questa è la terza parte di una serie di articoli fra loro legati, si consiglia quindi di vedere primariamente la premessa intitolata “Condominio: Nuovi obblighi di carattere economico e nuove “penali”, risvolti morali” https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14132.asp e poi gli altri articoli correlati (tutti presenti nei link alla fine del presente articolo) Come abbiamo visto nell'altro nostro articolo della serie (https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14133.asp), la nuova priorità che le aziende creditrici dovranno “riservare” ai Conḍmini morosi nell'agire legalmente per il recupero dei crediti eventualmente vantabili e non incassati, NON esonera gli altri Conḍmini dalle responsabilità anche economiche; anzi viene in questo caso fissata con certezza la solidarietà fra tutti i Proprietari; se da un lato quindi, appena uscita la nuova norma, molti Conḍmini abitualmente regolari nei pagamenti “cantarono vittoria”, ad una analisi più attenta si è potuto comprendere che mentre prima non vi era per legge la certezza della solidarietà fra Conḍmini, seppur per prassi di fatto era coś, oggi la medesima risulta fissata, anche se “in seconda istanza” e con tempistica quindi più lunga. Oggi infatti la Legge recita: I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini … ma, seppur “dopo”, ora SICURAMENTE si! I Conḍmini in regola con i pagamenti potranno quindi disinteressarsi, salvo i casi di pericolo immediato di distacco delle utenze, dei mancati pagamenti da parte degli altri per un certo periodo, (1 o 2 anni) il tempo nel quale le ditte cercheranno di recuperare il denaro dovutogli solo dai Conḍmini morosi, trascorso tale periodo dovranno peṛ cercare di preoccuparsi seriamente del caso tramite, ad esempio, la creazione di fondi provvisori per far fronte alle spese, sempre meglio anticipare qualcosa che dover poi comunque trovarsi a pagare la stessa cifra maggiorata delle spese legali. Per tale motivo sarà ancor più indispensabile NON autorizzare l'amministratore a NON intraprendere le obbligatorie azioni legali nei confronti dei Conḍmini morosi, anche se cị non garantirà la riuscita delle stesse e non potrà esonerare con certezza i Conḍmini in regola dal dover prima o poi pagare per chi in regola non è; si avrà almeno provato ad evitarlo o si avrà “arginato”, spaventando seriamente gli interessati (l'eventuale azione legale, si ricorda, porterebbe infatti alla vendita all'asta dell'immobile …), la cifra non pagata da parte dei Signori “morosi” e quindi quella che poi dovranno versare i “Regolari”. Articoli correlati: Condominio: Nuovi obblighi di carattere economico e nuove
“penali”, risvolti morali Obbligo di causa nei confronti dei Conḍmini morosi e Comunicazione ai fornitori nominativi dei soggetti non in regola con i pagamenti https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14133.asp
Obbligo di comunicazione da parte del venditore dei dati
dell'acquirente (pena il pagamento delle rate sino alla stessa comunicazione) e
sanzioni sino ad 800 € per chi non rispetta il Regolamento Conclusioni e nuovi maggiori rischi di distacco delle
utenze
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