Data: 16/09/2013 10:20:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 18858 del 7 agosto 2013. Non ha diritto al risarcimento del danno morale e materiale l'ex proprietario della vettura venduta dal concessionario per i “disagi” provocati dalle multe prese dal nuovo intestatario: il danno da stress non costituisce un diritto fondamentale di rango costituzionale inerente alla persona. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 7 agosto 2013, n. 18858. Da un punto di vista amministrativo, l'articolo 94, codice della strada, al comma 1, prevede che: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”. Quindi, risulta onere dell'acquirente richiedere, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita, la trascrizione del trasferimento di proprietà presso il competente PRA. Il mancato adempimento al suddetto obbligo è sanzionato amministrativamente dai successivi commi 3 e 4.

L'articolo 196, comma 1, codice della strada, prescrive, inoltre che: Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione”. Quindi, delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, risponde, in solido con il trasgressore, il proprietario del veicolo, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di errore nella trascrizione del proprietario del veicolo, sarà onere dell'interessato dimostrare, con l'atto di compravendita avente data certa, di aver ceduto il veicolo in data antecedente all'accertamento della violazione.


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