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Data: 31/08/2013 12:30:00 - Autore: Basilio Antoci
di BASILIO ANTOCI*
Scarica il paper originale: Basilio Antoci - Il sistema giuridico
1. Premessa Questo scritto ha visto la luce durante i corsi di filosofia del diritto tenuti dal prof. Bruno Montanari alla facoltà di Giurisprudenza di Catania. Durante questi cicli di lezioni, ho potuto conoscere le basi e le fondamenta del Diritto, nonché del pensiero filosofico-giuridico moderno. Una delle "scoperte" che ho toccato con mano è stata quella, forse anche un po' ovvia, che dopo secoli di elaborazione giuridica - ad opera dei più grandi pensatori di tutti i tempi - si è giunti a creare degli ordinamenti giuridici organizzati in forma sistemica. Ogni ordinamento, infatti, funziona secondo precise regole logiche, le quali presiedono ai sistemi, intesi in senso lato. Questo studio conciso costituisce una rilettura della questione teoretica che si pone alla base del concetto stesso di sistema, esaminato nella sua specificazione di “sistema giuridico”.
2. Introduzione al concetto di “Systema” è noto a chiunque abbia mai compiuto un qualsiasi studio che, l'oggetto della conoscenza, sia tendenzialmente illimitato. La conoscenza fa parte dell'esistenza. L'esistenza è, dal canto suo, una sostanza in continuo divenire: ciò significa che essa muta costantemente(1). Per decenni gli studiosi hanno avvertito quindi il bisogno di ricercare un ordine che permettesse di orientarsi nell'universo delle conoscenze. La ricerca della conoscenza è stata persino definita come una “elegante speranza”(2), in quanto essa non si realizza mai appieno, frustrando le aspettative degli studiosi. Ciò nonostante, la nozione di sistema resta un pilastro della saggezza occidentale. Già a partire da Kelsen, la Teoria Generale del Diritto ha iniziato ad abbandonare il concetto di norma per orientarsi verso un concetto di ordinamento giuridico, inteso come sistema di norme giuridiche(3). Anche Paolo Cappellini ha approfondito il tema di un Sistema Giuridico, analizzando il passaggio dalla scienza pandettistica alla teoria generale del diritto, basandosi sul consolidarsi della nozione di sistema; nozione che impone al giurista di ricercarne il fondamento tecnico piuttosto che metateorico. L'esegesi del termine “sistema” può essere sviluppata a partire dal Greco Antico, lingua nella quale esso possedeva due significati tecnici - nella musica e nella metrica - e altrettanti significati a-tecnici: e precisamente quello di “insieme” e quello di “ordine che regna nel cosmo”, dove il cosmo si distingue dal caos poiché è un insieme ordinato. Questi ultimi due significati a-tecnici, sono giunti fino ai giorni nostri, mentre i primi due si estintisi nel corso dei secoli. Da un punto di vista etimologico, è necessario precisare che “sistema” è una parola composta dal termine “insieme” e dal termine “stare”: il sistema, dunque, rappresenta lo "stare insieme". Con l'avvento della romanità, si presentarono grosse difficoltà nella traduzione del termine "sistema" in latino. Tali problemi era per lo più dovuti all'astrattezza del concetto di sistema. Tuttavia, la teoria del sistema permise ai giuristi romani di elaborare un embrionale ordine sistematico, che andrà poi a materializzarsi nel Corpus Iuris Civilis. In epoca medievale il concetto di “sistema” e la scienza sistematica si consolidarono all'interno del Diritto e della Teologia. Tanto è vero che, la Teologia si sviluppò a tal punto da diventare Teologia Sistematica, proprio sulla scorta del concetto di sistema. tutto ciò porto gli umanisti a filtrare tale concetto, facendolo assurgere a canone espositivo fondamentale per tutti i giuristi, i quali organizzavano le proprie trattazioni in maniera scientifica: ossia passando a trattare gli argomenti dal generale al particolare e viceversa. Nel 1600 si iniziò, invece, a riflettere sul concetto che il termine sistema esprimeva, e si introdussero particolari distinzioni riguardanti proprio il suo significato originario. In generale, per sistema, si finì per intendere il sistema c.d. "esterno", il quale individua la particolare organizzazione logica di una determinata disciplina - e questo è un significato tuttora esistente anche ai giorni nostri. Tale visione fu poi perfezionata da Wolff, il quale elaborò la "Teoria del sistema esterno" che fu perfezionata, raggiungendo l'apogeo, dagli studi di Immanuel Kant. La "teoria generale del sistema esterno" trova i propri presupposti nel caos che impernia il mondo esterno. In tal senso, il sistema diviene punto di organizzazione della caotica e disordinata realtà. In questa concezione, il sistema esterno si trova al centro del discorso sulla scienza, restando però distaccato dall'oggetto che essa analizza. La scienza, infatti, vive di proposizioni descrittive legate tra loro da nessi logici. Ed il nesso logico non è altro che quell'elemento che congiunge le parti di un sistema interno(4). La teoria generale del sistema esterno è in grado di determinare sia il proprio livello superiore, sia quello inferiore. Essa si colloca, però, a metà tra i due livelli, quasi fosse il loro punto di equilibrio. I requisiti caratterizzanti la teoria generale del sistema sono: a) coerenza del sistema; b) completezza, indipendenza e necessità degli assiomi da cui si diparte il ragionamento logico. Va' da se che, tali regole, siano valide anche per il sistema giuridico esterno. Per completezza occorre segnalare come, gli Illuministi francesi, rifiutassero le nozioni dedotte logicamente dai principi primi e si affidassero, invece, all'osservazione della realtà. Si badi bene che essi non rifiutavano l'intero sistema, ma solo quello astratto, cioè quel sistema che non era fondato su verifiche empiriche. Si iniziò, perciò, ad affermare il c.d. "discorso sul sistema interno". Tale nuova concezione definiva "interno" quel sistema che fosse, appunto, interno alle cose studiate o catalogate e, dunque, potesse essere scientificamente verificato e verificabile. il sistema interno ed empirico finì, in tal modo, per essere contrapposto a quello esterno ed astratto.
3. Il rapporto tra realtà e società
4. La sistematica nel Diritto Romano
Se la sistematica è un ordine dell'esposizione di un qualsiasi argomento, sorge il problema di dover stabilire se la lingua - scritta o parlata - sia semplicemente un riflesso del mondo e della realtà, oppure se la cultura con i suoi dogmi e le sue scoperte plasmino il mondo empirico di conseguenza(6). Il romanista Lelio Lantella ha affermato, in tal senso, che il lessico giuridico è una sistematica dell'esperienza giuridica, così come il lessico complessivo di una lingua è una sistematica del mondo. Tale visione si avvicina più ad un'accezione a-tecnica di sistema riferita alla struttura morfologica del sistema giuridico, che si discosta da quella classica.
5. Il sistema giuridico
Inteso nel primo senso il sistema giuridico si identifica con l'ordinamento giuridico, ossia come complesso generico di elementi interdipendenti. Inteso nel secondo senso, il sistema giuridico può essere, rispettivamente: a) un corpo di dottrine di un giurista o di un gruppo di giuristi, b) un ordinamento giuridico determinato o positivo, c) il metodo dogmatico-sistematico. La nozione di sistema si origina nel pensiero filosofico, già in Aristotele esso sorse come idea di un'organizzazione sistematica di tutte le scienze nel complesso dello scibile. Saranno però gli Stoici a dare un contributo decisivo a tale nozione, definendo “sistema” l'ordinata totalità cosmica. In tal modo, al sistema è attribuita la medesima dimensione del suo derivato. Il sistema viene fondato prima sulla coerenza deduttiva e sul modello della conoscenza matematica poi, a partire da Kant, sul carattere unitario del principio che deve presiedere al legame tra le singole proposizioni della conoscenza e poi, infine, sullo stesso insieme della verità di dottrine. Tutto ciò avviene in virtù di leggi intrinseche a tali dottrine. Nell'accezione appena descritta, il sistema, viene a rappresentare la garanzia ultima della verità, che è tale solo quando è logicamente pensabile e verificabile. La logica contemporanea tende, invece, ad abbandonare l'unicità del principio, pur mantenendo il carattere deduttivo del sistema. Come abbiamo detto, il sistema giuridico è inteso come struttura organica della scienza giuridica, poiché sono rinvenibili al suo interno gli elementi fondamentali di un sistema stabile ed invariabile. Tali elementi sono: a) inclusione di tutti gli elementi della propria classe, b) l'esclusione di tutti i fenomeni estranei e la coerenza relativa di tutti gli elementi che lo compongono.
6. Sistema «interno» e sistema «esterno»
7. Il “sistema giuridico” tra pensiero dogmatico e pensiero problematico
8. Affermazione del sistema in Europa - Teologia e Giurisprudenza
Da questo schema, è possibile formulare alcune ipotesi sulla genesi del concetto
moderno di sistema. I teologi possono averlo desunto dalle ricerche di qualche umanista,
dato che sistema è un termine greco. Un richiamo del pensiero greco nell'umanesimo
può essere venuto dai logici medievali, anche se non è possibile provare che essi
abbiano utilizzato il termine sistema. Nei giuristi medievali si riscontrano accenni
sistematici, ma mai il termine “sistema”. Nel XII sec. Vi è la riscoperta dei princìpi
greci, i quali vengono applicati nello studio del Corpus Iuris Civilis, in
linea con la dogmatica dei giuristi romani. La tecnica dapprima utilizzata è quella
della glossa, cioè dell'annotazione di un commento del giurista accanto al testo
latino originale. Con tali glosse si andava a chiarire il significato del testo,
mettendolo in relazione tra le sue varie parti. I glossatori si distinguono sia
dalla metodologia scolastica dei teologi, sia dalla semplice riesposizione dei verba.
Essi creavano istituti propri del diritto adoperando i brocharda. I teologi, invece,
si servivano dei c.d. loci comunes. Nella teologia, Melantone parla già di sistema,
paragonandolo prima all'insieme delle quattro corde della lira e poi definendo il
sistema come condizione necessaria d'una «perfecta doctrina». Egli definisce il
sistema in negativo, contrapponendolo all'errare a caso, senza ordine né scopo.
Selkner compie un passo in più, dando un significato specifico al termine sistema
che, nella sua accezione soggettiva, viene ad essere non più un termine preso in
prestito da un'altra lingua, bensì un termine tecnico acquisito dai teologi e dalla
teologia. Ursinus equipara, invece, il termine sistema, che di greco ha ormai solo
i caratteri morfologici, al termine latino corpus. Ma, a poco a poco, la grafia
latina sostituirà quella greca e già nel ‘600 il termine sistema sarà già stato
integralmente recepito nella teologia. Martin Lutero, infine, va' a concepire la
fede come una struttura interna, presupponendo una connessione sistematica tra gli
articoli della fede paragonandoli agli anelli di una catena. In questa fase di sviluppo,
il termine sistema è ambiguo poiché può essere ancora riferito sia alla struttura
interna dell'oggetto d'indagine, sia al sistema di proposizioni coerenti, con cui
l'oggetto stesso viene descritto ed esaminato. Nel campo del diritto si arriva al
‘500 con un eccesso di materiale romanistico che i giuristi sentono di dover ri-organizzare
secondo un metodo o un sistema. Apre la strada all'innovazione della scuola francese
e tedesca dei Culti la concezione del diritto romano come ratio scripta dei Commentatori.
Da qui l'idea di ricostruire il diritto in modo razionale. Ciò venne favorito dal
principio della creatività della ragione umana che portò, lungo tutto il XVI sec.,
alla formazione di giuristi che tentarono una ri-organizzazione razionale del diritto.
Fu soprattutto in Germania che fiorì una scuola romanistica della giurisprudenza,
in cui ci si distaccava dalla lettera dei testi e dai commenti medievali, prediligendo
una maggiore libertà di lettura ed interpretazione dei testi romani. È accettato
il fatto che, il metodo cinquecentesco, esprima i caratteri propri di un sistema
interno. Nel 1500 l'aritmetica e la geometria prendono di nuovo piede, favorite
anche dall'avvento della stampa. Si inizia a mirare all'obiettivo di trovare elementi
comuni a queste discipline, ma questo “mathesis universalis” era più un desiderio,
piuttosto che una vera e propria teoria.
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Bibliografia
* BASILIO ANTOCI, nato a Catania nel 1987, maturità scientifica nel 2005, ha pubblicato nel 2010 il saggio “Fede, Metodo, Esperienza. Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni” (1a ed., Akkuaria Edizioni, col. I Segni del Tempo, Catania, 2010). Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Catania discutendo una tesi di diritto Costituzionale dal titolo “Famiglie e convivenze. Profili costituzionali” sotto la guida del Prof. Agatino Cariola. È socio-praticante dello Studio Legale Antoci di Nicolosi (CT) e ha già pubblicato altri articoli su questa rivista. Maggiori informazioni sul sito < http://www.antoci.tk >. (1) Questo concetto si rifà ad uno dei padri della filosofia classica, Eraclito, il quale per primo teorizza il “Panta Rei” dicendo che “non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va'”. (2) Cfr. LOSANO M. G., Sistema e struttura del diritto, Giuffrè, Milano, 2002. (3) Cfr. ANTOCI B., Fede, metodo, esperienza, Akkuaria, Catania, 2010, pag. 57-58. (4) Cfr. LEMMON E. J., Elementi di logica, Laterza, Roma, 2009, pag. 3-4. (5) Le Leggi delle XII Tavole (duodecim tabularum leges) sono un corpo di norme compilato tra il 451 ed il 450 a.C. dai decemviri legibus scribundis. Tali norme contenevano regole di diritto privato e diritto pubblico. Le XII Tavole rappresentano una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano. (6) Sulla medesima questione, tempo a dietro, mi sono posto un problema assai simile a quello appena presentato nel testo ed ho compreso che, dall'osservazione delle varie realtà umane, si possono notare molteplici differenze tra gli individui che compongono ciascuna di queste realtà. La domanda che mi sono posto è grossomodo la seguente: "Ciascun individuo è così come appare, perché la Natura lo ha plasmato secondo quella data disposizione? Oppure, ogni persona è in una certa maniera perché è stata così declinata dagli altri individui della sua comunità?". In tale domanda è racchiusa la retorica della maschera che ogni persona rappresenta - almeno nell'ideale pirandelliano. Io, Basilio Antoci, preferisco pensare me stesso secondo natura e non secondo l'opinione costruita da altri, per quanto buona essa possa essere. (7) L'epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza scientifica, nonché dei metodi per raggiungere tale conoscenza. Ciò si evince dall'etimologia del termine, il quale deriva dall'unione delle parole greche episteme (“conoscenza certa”, ossia “scienza”) e logos (discorso). In un'accezione più ristretta l'epistemologia può essere identificata con la filosofia della scienza, ossia con quella disciplina che si occupa dei fondamenti delle diverse discipline scientifiche. (8) Vedi paragrafo 2. Introduzione al concetto di Sistema: sono indicate le due accezioni tradizionali del termine sistema (nella cultura ellenica - Aristotele). Confronta anche paragrafo 5. Il Sistema Giuridico: in cui è possibile rintracciare l'accezione speciale del concetto di sistema, nei suoi due significati specifici del sistema giuridico ed i loro sottoinsiemi.
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