Data: 11/09/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 19582 del 27 Agosto 2013. In tema di valutazione di sussistenza e presupposti finalizzati alla definizione dello stato di abbandono nei confronti di un minore, la Suprema Corte esplica quali siano i criteri giudiziali da adottare nel caso concreto. Nel caso in oggetto, il giudice del merito (decisione confermata anche in secondo grado) ha dichiarato lo stato di adottabilit� di un minore a causa della condanna dei genitori per uso e spaccio di stupefacenti. A ci� si aggiungeva la condotta minatoria tenuta nei confronti degli assistenti sociali. Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio evidenziava come fossero deboli i legami esistenti tra il minore ed i nonni, coinvolti nella vita familiare solo marginalmente. Ricorrevano i genitori avverso tale sentenza contestando l'esistenza dei presupposti dello stato di adottabilit�, violazione di legge e difetto di motivazione.

�Lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalit� e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore�. Nella sua valutazione la motivazione del giudice del merito risulta inattaccabile, essendosi lo stesso basato essenzialmente sui resoconti fattuali degli assistenti sociali nonch� sulle diverse ctu espletate. Infatti �il giudice di merito non pu� limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilit� e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l'eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali�. Il ricorso viene rigettato. Conclude la Corte confermando che �la mera manifestazione della volont� di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma � pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito�.


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