Data: 31/08/2013 11:11:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - La Camera dei Deputati, recentemente la presentato una proposta di Legge, la cui discussione riprender� a settembre. Vogliamo riflettere insieme sulla cos� della proposta di Legge " anti - omofobia." Se sia una discriminante o un pretesto per fare di peggio prossimamente da parte degli addetti ai lavori, probabilmente agli interpreti della Legge e ai giuristi non preoccupa pi� di tanto, " ci� che deve essere posto sotto l'analisi dell'interprete � la realt� giuridica esistente cos� come essa viene posta e non come dovrebbe essere al fine di uniformarsi ad un'idea trascendente o ad un ipotetico diritto naturale." (Il neopositivismo giuridico di Kelsen, Gabriel Gentilini, pag.5, 1988.) E' giusto tutto ci�? Certo che no, nel senso che � necessario anche potersi esprimere metttendo in risalto pregi e difetti di una normativa, comparando la fattispecie giuridica al caso concreto. Premettendo che chi scrive si professa cristiano cattolico praticante, difronte a proposte come queste, spesso capita di fare i conti con la morale, ma in questo caso vi � di pi�: si � difronte al palese tentativo di legiferare ci� che per sua natura � contro natura. Non � contro natura ci� che vorrebbe disciplinare all'art.1 la proposta e cio� che: " Ai fini della legge penale, si intende per: a) � identit� sessuale �: l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identit� di genere,ruolo di genere e orientamento sessuale; b) � identit� di genere �: la percezione che una persona ha di s� come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico; c) � ruolo di genere �: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all' essere uomo o donna; d) � orientamento sessuale �: l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi." Serve davvero la Legge per definire un uomo e una donna come tali e non � sufficiente la sola natura? Pu� una Legge disporre cos'� l'orientamento (sessuale nel caso di specie, ma comunque in genere) e cosa sente di essere una persona nel suo incoscio personalissimo? Stiamo davvero parlando di diritti tutelabili o stiamo parlando della possibilit� che venga dato in pasto alla societ� gi� tanto martoriata su vari fronti, la possibilit� di mettere in atto comportamenti balordi ed equivoci nascosti sotto l'ombrellone della libert� di agire e di pensiero, tra l'altro ad un'analisi pi� attenta della norma, anche violata dal successivo art.2? L'art. 2 infatti prevede " reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorit� o sull' odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall' identit� sessuale della vittima;b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo,incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall' identit� sessuale della vittima �.


Vedi anche:
Legge contro l'omofobia. Opinioni a confronto. Di la tua e vota il sondaggio
- Testo del DDL 15 marzo 2013 n. c 245
- Testo del DDL 15 marzo 2013 n. c 245 - A
- Testo del DDL c 245 - A nella versione approvata dalla commissione giustizia della Camera dei Deputai nella seduta del 9 Luglio 2013
- Testo del DDL c 245 - A - Versione approvata nella seduta del 22 Luglio 2013 (Fonte: www.retelenford.it)

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