Data: 02/09/2013 10:08:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 19558 del 26 Agosto 2013. Il regolamento di condominio è lo strumento attraverso il quale i condomini si dotano di diritti e doveri reciproci: esso regola la vita in comune, fornisce indicazioni circa la valida costituzione delle assemblee, conferisce determinati poteri all'amministratore. Tale strumento deve tuttavia sottostare alle norme imperative imposte dal codice civile, regole ispirate ai principi costituzionali di democraticità ed uguaglianza. Così, nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come sia illegittima l'assemblea del supercondominio – vertendo la questione circa l'abusiva occupazione di parte di giardino, ad opera di un singolo condomino, di pertinenza dei diversi condomini circostanti - composta solamente dal collegio degli amministratori dei condomini.

La Suprema Corte esamina così i fondamenti normativi alla base della legittimazione della gestione della cosa comune, nonché del soggetto adibito a tale compito: l'amministratore. In questi casi il condominio, pur non avendo personalità giuridica, a mezzo dei propri condomini deve procedere alla nomina di un amministratore di supercondominio, soggetto diverso e distinto dai singoli amministratori, l'unico ad avere piena competenza di gestione e di risoluzione delle controversie sorte proprio in merito ai beni in comune di più condomini. Inoltre, è illegittima la clausola regolamentare che limita la partecipazione all'assemblea del supercondominio ai soli amministratori. Statuisce la Cassazione che “anche relativamente a all'assemblea del supercondominio, ciascun partecipante ha il diritto di intervenire alla riunione e di esprimere l'assenso o il dissenso sugli argomenti all'ordine del giorno e di votare in proporzione alla sua quota. Pertanto, è contrario a norme imperative il regolamento di condominio che preveda essere l'assemblea del supercondominio composta dagli amministratori dei singoli condomini”. E ancora: “Il regolamento contrattuale quindi non può affidare al collegio degli amministratori il compito di sostituire intenzionalmente l'assemblea dei condomini”. Anche nell'ipotesi di supercondominio, dunque, la legittimazione ad agire per la tutela delle cose comuni va riconosciuta in capo ai singoli condomini.


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