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Data: 04/09/2013 10:59:00 - Autore: Avv. Luca Morassutto Avv. Luca Morassutto - Egregio Direttore, permetta anzitutto di ringraziarLa per l'onore datomi nell'ospitare sul suo sito un mio intervento. Corre comunque obbligo da parte mia rilasciare un commento in relazione all'articolo uscito il 31 agosto 2013 a firma del dott. Emanuele Mascolo, non per amore di polemica ma per dovere di precisione scientifica in relazione alla materia trattata. Chi scrive di diritto ha un obbligo imprescindibile. Prima ancora di professarsi cattolico, musulmano, agnostico, prima ancora di mettere in evidenza una appartenenza ad un determinato credo religioso, chi tratta di materie giuridiche ha il dovere di informarsi e correttamente informare i lettori. Non entro nel merito della questione, piuttosto confusa invero, sollevata dall'Autore circa il concetto di “natura” e “contro natura”, rinviando non tanto al mio contributo quanto a chi più di me ha merito di essere citato (cfr. E. Dolcini, Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 2011; E. Dolcini, Di nuovo affossata una proposta di legge sull'omofobia, in Dir. Pen. Proc., 2011; Graglia, Omofobia, strumenti di analisi e di intervento, Carocci Faber, 2012; B. Latour, Politiche della natura, Raffaello Cortina, 2000), né alcunchè, per ragioni di economia del presente intervento, si può dire sull'affermazione “Serve davvero la Legge per definire un uomo e una donna come tali e non è sufficiente la sola natura?”, che appalesa di deliberatamente non considerare tutto il dibattito attuale circa i temi della bioetica in ambito giuridico (cfr per esempio "Cassazione: viola la Costituzione imporre il divorzio per il cambio di sesso -
Cass. n. 14329/2013 di Marco Gattuso in www.articolo29.it). Si potrebbe persino osservare come nello scrivere un contributo scientifico sia essenziale fornire una bibliografia adeguata, in questo caso totalmente assente (almeno in tema di diritto alla libera manifestazione del pensiero in relazione ai reati di opinione appariva opportuno un riferimento alla pietra angolare della materia rappresentata dallo scritto di C. Fiore, I reati di opinione, Cedam, 1972 o dei richiami agli studi della dottrina costituzionalista o gli interventi della Corte costituzionale, per esempio in materia di vilipendio). Nulla di tutto ciò compare nell'intervento del dott. Mascolo. Quello che però appare imperdonabile è aver citato una proposta di legge senza aver verificato se il testo riportato sia o meno quello al voto in Parlamento, con osservazioni a corredo per altro incomprensibili, stante la discussione nelle precedenti legislature circa il dovere di rispettare il principio di legalità e determinatezza, ragione per la quale l'originaria proposta di legge presentava tali caratteri definitori. Ritengo di far cosa gradita all'autore del contributo “proposta di legge 15 marzo 2013, n. 245” apparso sul vostro sito il 31 agosto 2013, informarLo che il testo segnalato nel suo intervento (circa le definizioni di identità sessuale, identità di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale) da oltre tre mesi è stato abbandonato, discutendosi ora in Parlamento unicamente di omofobia e transfobia.
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