Data: 05/09/2013 11:20:00 - Autore: Avv. Concetta Spatola
di Concetta Spatola

Cosa cambia nel procedimento di opposizione per decreto ingiuntivo

Il “Decreto del Fare” D.L. 69/2013 convertito con L.98/2013, entrato in vigore il 21 agosto ha inteso incidere anche con alcune novità che trovano fondamento nella tutela del credito. Forse ci si aspettava qualcosa in più rispetto alle piccole novità introdotte, ma tanto è.
Cambiano l'articolo 645 e l'articolo 648 ed ora vediamo come.
L'articolo 645 c.p.c. prevede che “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art.638. Contemporaneamente l'Ufficiale Giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo del norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizioni sono ridotti a metà”. Al procedimento di opposizione, pertanto, si applica, tra gli altri, l'art.163 bis che, all'ultimo comma, prevede: “Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza di comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il Presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente”. Il Decreto del Fare ha integrato questa disposizione prevedendo che l'anticipazione debba essere disposta con la fissazione dell'udienza a non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Altra novità è la modifica intervenuta all'articolo 648 c.p.c.. Esso prevede che “Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'art.642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.”. Stabilisce il D.L.69/2013 che, il giudice istruttore dovrà decidere sulla concessione della esecuzione provvisoria entro e non oltre la prima udienza.
Tali novità potrebbero incidere, anche se non pesantemente, sulla tutela che l'ordinamento garantisce al credito ed ai creditori, ma ciò dipende sostanzialmente da come andranno applicate. Quanto alla prima dipende essenzialmente dall'organizzazione e dal funzionamento delle Cancellerie e dalla mole di lavoro che devono gestire, quanto alla seconda è sostanzialmente il Magistrato a dover essere tempestivo e fattivo. Sta di fatto che appaiono termini ordinatori, non perentori, suscettibili comunque di dilazione a causa del mal funzionamento degli uffici.
Ciò che, in ogni caso, ne consegue è, irrimediabilmente, l'onere che incombe nelle parti di stilare atti quanto più completi in sede di costituzione in giudizio, anche in ordine all'allegazione di documenti ed all'articolazione dei mezzi istruttori, sia per consentire al giudice di poter essere in grado di valutare la situazione nell'ambito della prima udienza, sia anche per contrastare fattivamente le articolazioni avverse.
avv. Concetta Spatola
via Madre Serafina n.35 –CAPRI
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