Data: 05/09/2013 10:40:00 - Autore: Dr. Vincenzo Pisapia
dr. Vincenzo Pisapia - La somma di 5,88 euro richiesta nella cartelle di pagamento a titolo di diritto di notifica � effettivamente tale o si stratta di un rimborso spesa?
In tutte le cartelle di pagamento attualmente emesse dal concessionario della riscossione dopo l'elenco dei tributi viene inserito il cosiddetto "diritto notifica" ammontante ad � 5,88.
In relazione a tanto sono state esperite numerose ricerche intese a stabilire la norma istitutiva di tale diritto; ma sino a quando la chiave di ricerca conteneva la parola " diritto " le ricerche sono state tutte infruttuose.
Rimodulando per� la richiesta con la scritta " rimborso spesa notifica " la ricerca ha esitato: articolo 17, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112.
Infatti, il detto decreto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999) intestato: �Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337� , al comma 7-ter dell'articolo 17 cos� espressamente recita: �Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo pu� essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze��
Con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, da ultimo, � stato elevato l'importo ad � 5,88; infatti, l'unico suo articolo cos� recita: �� rideterminato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione...�
Trattasi dunque di rimborso di spesa e non gi� di diritto; ma se la spesa sostenuta � di misura inferiore a quella prevista dalla norma, � consentito addebitare, in deroga al disposto dell'articolo 23 della Costituzione Italiana, l'importo di � 5,88 ?
La differenza tra i due importi non costituisce un reddito ? se costituisce una sopravvenienza come viene tassato ?
dr. Vincenzo Pisapia
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