Data: 09/09/2013 11:30:00 - Autore: Antonella Aloia

di Antonella Aloia -Il diritto al rimborso per le attivit� compiute di propria iniziativa dal singolo condomino, senza la previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e dell'amministratore, sussiste solo qualora trattasi di spese urgenti, e tali non possono considerarsi quelle spese tese al mero miglioramento dell'immagine del condominio, quali la tinteggiatura dei muri esterni o gli interventi sugli impianti tecnologici.

Cos� si � pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sez. II, con la sentenza 3 settembre 2013 n.20154, la quale sancisce che l'intervento autonomo del condomino che avanza istanza di rimborso, deve essere dettato irrimediabilmente dall'esigenza di conservare la cosa comune e di eseguirne i relativi lavori in una situazione di necessit� tale da non poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
Non a caso, l'art. 1134 c.c., secondo il quale: "il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente", individua, in ordine alle spese anticipate dal singolo condomino, un regime differente rispetto al disposto contenuto nell'art. 1110 c.c., rilevante in materia di comunione, a tenore del quale: "Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso".

Gi� con la sentenza n. 2046 del 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si erano preoccupate di chiarire che la diversit� della disciplina prevista dagli artt. 1134 e 1110 c.c, in materia di rimborso delle spese per la conservazione delle cose comuni, rispettivamente nella comunione e nel condominio degli edifici, trova fondamento sul diverso presupposto oggettivo dell'urgenza e della trascuranza: "il maggiore rigore della disciplina in tema di condominio degli edifici rispetto alla comunione dipende dalla diversa utilit� dei beni, che formano oggetto dei differenti diritti: l'utilit� strumentale per i beni in condominio e l'utilit� finale per i beni in comunione. La indivisibilit� dei beni in condominio (art. 1119 c.c.) dipende dalla utilit� strumentale, essendo strettamente legata al godimento delle unit� immobiliari. Dalla virtuale perpetuit� del condominio deriva l'opportunit� che i condomini non interferiscano nella amministrazione delle parti comuni dell'edificio. Dalla normale divisibilit� nella comunione, invece, segue che il comunista insoddisfatto dell'altrui inattivit�, se non vuole chiedere lo scioglimento (art. 1111 c.c.), pu� decidere di provvedere personalmente".

Orbene, a giudizio degli ermellini, con riguardo al condominio, la trascuranza degli altri partecipanti e dell'amministratore non � sufficiente. In buona sostanza, "il condomino non pu�, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di spese urgenti. (...) Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune, l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessit� di evitare che la cosa comune arrechi a s� o a terzi o alla stabilit� dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessit� di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalit�".

Antonella Aloia


Tutte le notizie