Data: 10/09/2013 08:27:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott.Emanuele Mascolo - "Ai fini dell'integrazione del tentativo � necessaria vi sia l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali; sia, sul piano oggettivo,l'idoneit� della condotta a violare la libert� di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale o fugace, non indiriz zati verso zone c.d. erogene."

A stabilirlo, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 31290/2013.

Come nella stessa si legge, tra le motivazioni, " la giurisprudenza di legittimit� ha pi� volte affrontato l'argomento della differenza tra il delitto di violenza sessuale e la contravvenzione di molestie, specificando che la nozione di "atti sessuali", cui fa riferimento l'art. 609 bis c.p., poich� nasce dalla somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente, non pu� non comportare un coinvolgimento della corporeit� sessuale della persona offesa (cfr. Cass. Sez . 3, Sentenz a n. 2941 del 28/09/1999 Cc. Rv. 215100).

Si � dedotto da ci� che non possono qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla norma incriminatrice,tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenz a sessuale, siano per� inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo"), ad intaccare la sfera della sessualit� fisica della vittima (cfr. anche, Cass. Sez . 3, Sentenz a n. 7365 del 18/01/2012 Rv. 252132).

Una volta ritenuta la "corporeit�" un elemento necessario per caratteriz zare un atto come "sessuale", va da s� che non sono tipiche tutte quelle condotte che non coinvolgono il corpo della vittima, in quanto non costretta a "compiere" o a "subire" gli atti sessuali. In applicazione di tale principio, coerentemente � stata esclusa la configurabilit� della tentata violenza sessuale con riguardo ad un fatto di masturbazione dinanzi ad una minore."

Va inoltre sottolineato che la Corte da tempo � dell'opinione secondo cui " ai fini della configurabilit� della circostanza attenuante del fatto di minore gravit� nel tentativo di violenz a sessuale non si deve tenere contodell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non � stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volont� (Cass. Sez . 3, Sentenz a n.44416 del 09/11/2011 Rv. 251216)

 

 



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