Data: 12/09/2013 09:30:00 - Autore: Avv. Giovanni F. Fidone

Dott. Luciano CaminitiIllegittimità dell'apposizione del termine al contratto a tempo determinato e possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato - Tribunale di Ragusa.
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza n. 711 del 17 luglio 2013, ha chiarito importanti aspetti relativi alla natura delle aziende speciali ed allo “status” dei suoi dipendenti.
Il caso affrontato è quello di un lavoratore assunto alle dipendenze di una azienda speciale di un ente comunale (Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana) con contratto a tempo determinato privo di causali giustificatrici dell'apposizione del termine. Alla scadenza del contratto il lavoratore richiedeva l'immediato ripristino del rapporto di lavoro mediante riammissione in servizio a tempo indeterminato, in ragione dell'illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato (difatti, a norma dell'art.1 c. 2 del D.lgs. 368/01 l'azienda speciale comunale avrebbe dovuto specificare per iscritto la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine).

Dinanzi al diniego opposto dall'azienda speciale, il lavoratore proponeva ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Ragusa chiedendo: a) di accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia ed invalidità del termine apposto al contratto, dichiarando che il rapporto di lavoro a tempo determinato andava convertito ab origine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; b) il risarcimento dei danni patiti nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della legge n. 183/2010.
La controparte, costituitasi in giudizio, tra le molteplici eccezioni proposte ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ritenendo che alle aziende municipalizzate, che rappresentano una forma giuridica di diritto pubblico per la gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale, si applicherebbe il D. Lgs. n. 165/2001, con la contestuale possibilità per le PP.AA. di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale e la impossibilità della conversione del rapporto ai sensi dell'art. 1 c. 2 del d. lgs. n. 368/01.
Su tale aspetto il Giudice del Lavoro ha chiarito che non può l'azienda municipalizzata invocare il disposto dell'art. 36 del T.U. sul pubblico impiego, ai sensi del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le PP.AA..
Difatti l'azienda speciale, rivestendo la natura di ente pubblico economico, non è soggetta alla regolamentazione contenuta nel d. lgs. n. 165/2001; tanto è confermato dall'analisi dell'oggetto sociale dell'azienda dal quale si desume che la stessa svolge attività di natura economica con criteri di gestione imprenditoriale, benchè rispondenti a finalità di interesse generale.
Non essendo stati allegati elementi da cui possa desumersi la natura non imprenditoriale della “municipalizzata” e non potendo dunque applicarsi il T.U. sul pubblico impiego ai suoi dipendenti, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la sussistenza tra il lavoratore e l'azienda speciale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di avvio del contratto di lavoro a tempo determinato. L'azienda speciale è stata inoltre condannata al risarcimento del danno in applicazione dell'art. 32 c. 5 della legge n. 183/2010.
Vittoria, 11 settembre 2013.
Dott. Luciano Caminiti - www.studiolegalefidone.it
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