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Data: 12/09/2013 09:30:00 - Autore: Avv. Giovanni F. Fidone Dott. Luciano Caminiti - Illegittimità dell'apposizione del termine al contratto a tempo determinato e possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato - Tribunale di Ragusa. La controparte, costituitasi in giudizio, tra le molteplici eccezioni proposte ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ritenendo che alle aziende municipalizzate, che rappresentano una forma giuridica di diritto pubblico per la gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale, si applicherebbe il D. Lgs. n. 165/2001, con la contestuale possibilità per le PP.AA. di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale e la impossibilità della conversione del rapporto ai sensi dell'art. 1 c. 2 del d. lgs. n. 368/01. Su tale aspetto il Giudice del Lavoro ha chiarito che non può l'azienda municipalizzata invocare il disposto dell'art. 36 del T.U. sul pubblico impiego, ai sensi del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le PP.AA.. Difatti l'azienda speciale, rivestendo la natura di ente pubblico economico, non è soggetta alla regolamentazione contenuta nel d. lgs. n. 165/2001; tanto è confermato dall'analisi dell'oggetto sociale dell'azienda dal quale si desume che la stessa svolge attività di natura economica con criteri di gestione imprenditoriale, benchè rispondenti a finalità di interesse generale. Non essendo stati allegati elementi da cui possa desumersi la natura non imprenditoriale della “municipalizzata” e non potendo dunque applicarsi il T.U. sul pubblico impiego ai suoi dipendenti, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la sussistenza tra il lavoratore e l'azienda speciale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di avvio del contratto di lavoro a tempo determinato. L'azienda speciale è stata inoltre condannata al risarcimento del danno in applicazione dell'art. 32 c. 5 della legge n. 183/2010. Vittoria, 11 settembre 2013. Dott. Luciano Caminiti - www.studiolegalefidone.it |
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