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Data: 13/09/2013 08:05:00 - Autore: Luigi Del Giudice![]() Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza del 07/03/2013, n. 16474, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Firenze che aveva affermato la colpevolezza dell'imputata in ordine al reato di cui al D.Lgs n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), a lei ascritto per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da frasche e residui di potatura, mediante combustione in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice di merito in particolare aveva ritenuto integrato il reato di cui all'imputazione trattandosi di frasche e ramaglie provenienti da un vivaio di piante e destinate ad essere utilizzate come composto nello stesso vivaio. Lo stesso Tribunale assolveva l'imputata poi , dall'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Luigi Del Giudice www.polizialocaleweb.com |
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