Data: 20/09/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 20728 del 10 settembre 2013. Deve ritenersi che il rapporto di lavoro del lavoratore prosegua con il cedente laddove l'asserito trasferimento d'azienda risulta attuato in violazione di norme imperative dal momento che l'entit� economica trasferita al cessionario non risulta organizzata in modo stabile e autosufficiente, mancando dunque la prova della connessione delle professionalit� del personale addetto con le attivit� del preteso ramo. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 10 settembre 2013, n. 20728.

La Suprema Corte ha gi� osservato, sia pure con riferimento a controversia relativa alla cessione di analogo ramo di azienda intentata da altri lavoratori operanti presso altro ambito territoriale della stessa societ�, che � nel regime normativo precedente la modifica contenuta nel decreto legislativo n. 278/2003, articolo 32 � per �ramo d'azienda�, ai sensi dell'articolo 2112, codice civile (come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, deve intendersi ogni entit� economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identit�, il che presuppone una preesistente realt� produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata �ad hoc� in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volont� dell'imprenditore e non dall'inerzia del rapporto ad un ramo di azienda gi� costituito.

Pu� applicarsi la disciplina dell'articolo 2112, codice civile anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire un supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attivit� rimasta alla societ� cessionaria, purch� esso mantenga, all'interno della pi� ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalit� produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano far parte del ramo d'azienda, sicch� peraltro, i rapporti trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'articolo 2112, codice civile, senza necessit� di un loro consenso, riguardano i dipendenti che prestano la loro attivit� non solo esclusivamente ma anche prevalentemente per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale.


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