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Data: 24/09/2013 09:40:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 20644 del 79 settembre 2013. Non decorre dalla data della domanda introduttiva del giudizio il termine prescrizionale di un anno previsto dall'articolo 1669, codice civile, in mancanza di prova della acquisizione da parte dei condomini, in epoca anteriore al deposito della perizia stragiudiziale, di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro addebitabilità all'imperfetta esecuzione dell'opera. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 9 settembre 2013, n. 20644. Il caso riguarda la responsabilità di una impresa costruttrice di un edificio, per i vizi e i difetti della costruzione, alla quale vengono richiesti il risarcimento dei danni e le spese necessarie al ripristino dell'immobile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la “scoperta” dei vizi ai fini del computo dei termini annuali posti dall'articolo 1669, codice civile - il primo di decadenza per effettuare la “denunzia”, ed il secondo, che dalla “denunzia” stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione – deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, deve ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denuncia di gravi vizi da parte del committente possa implicare una idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazione delle loro cause alla data della denuncia. |
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