Data: 14/09/2013 08:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Mascolo Emanuele - Una ventinovenne, all'ottavo mese di gravidanza, entra in un supermercato appena aperto il cui pavimento era ancora bagnato e sfortunatamente scivola riportando una frattura al femore destro.

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda e compensava le spese.

La sentenza è stata appellata, ma anche in secondo grado la domanda viene rigettata per " condotta negligente, per disattenzione del soggetto danneggiato."

Il caso ha interessato la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso e nella sentenza n. 20055/2013, così ha motivato : " le ragioni dell' accoglimento delle censure alla motivazione illogica e contraddittoria della Corte di appello, derivano da una interpretazione giuridicamente errata dei criteri di ermeneutica per il danno da cose in custodia, secondo i principi di diritto delineati da questa Corte, in relazione alla fattispecie in concreto accertata.

Sussiste pertanto e l'error in iudicando e l'error in motivando, per le seguenti consideraioni: in tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l'attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale ( cfr. C. Cass sez. 3, 21 marzo 2011 n.6677.

Orbene nel caso di specie mentre la parte lesa adduce lo elemento estrinseco della pavimentazione bagnata, cui segue la rovinosa caduta, avvertita dai testimoni presenti nel negozio, e tale elemento costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava lo ingresso, tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta, assolvendo così all'onere di provare circostanze che e costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta,il danno e la responsabilità del custode; per contro in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire l' evento dannoso o da ridurne le conseguenze, non avendo chiesto né dedotte prove. (cfr C.Cass. Sez. 3, 27 gennaio 2005 n.1655)

Pertanto del tutto apodittica ed illogica è la considerazione svolta dalla Corte di appello in ordine al fatto che alle ore 10 del mattino vi era la piena visibilità dell'umido e che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con la dovuta attenzione, posto che il dato di fatto della comune esperienza cui il giudice del riesame fa riferimento postula invece che, nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode debba prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono. La cassazione è dunque vincolante in relazione al principio del mancato superamento dell'onere probatorio dell'onere probatorio relativo al caso fortuito o al comportamento colposo del danneggiato da solo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e del danno stesso, ma lo annullamento è necessariamente con rinvio dovendosi pervenire finalmente alla riparazione del danno, avvenuto ormai nel lontano 1990, applicandosi gli attuali criteri di valutazione per il danno biologico e per quello non patrimoniale e le valenze attuali del debito di valore.



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