Data: 16/09/2013 13:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - L'art. 26, comma 5, del d.lgs. 114/1998 stabilisce che “È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7”.
L'art. 22, comma 3, di detto d. lgs. stabilisce che “Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000”.
L'art. 22, comma 6 del ridetto d. lgs. prescrive che “In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita”.
In base a quanto sopra il Consiglio di Stato ha stabilito che non sussistono, ragioni logico giuridiche in base alle quali la sanzione della chiusura dell'esercizio di vendita debba essere disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa del pagamento delle somme stabilite ai commi 1 e 3 dell'art. 22 del d. lgs. di cui trattasi, innanzi tutto per ragioni letterali, in quanto in tal caso il citato comma 6 avrebbe dovuto statuire che “oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, in caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita” (o, a loro volta, i commi 1 e 3 contenere la locuzione “oltre che con la chiusura immediata chiunque viola le disposizioni …. è punito con la sanzione amministrativa…..).
Oltre a ragioni di carattere letterale sussistono ragioni logico giuridiche per escludere che, oltre alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 3 suddetto, del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, dovesse essere applicata anche la sanzione della chiusura dell'esercizio in questione.
L'art. 11 del d. lgs. n. 114/1998 riguarda infatti gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, il seguente art. 14 riguarda la indicazione dei prezzi di vendita al pubblico prodotti esposti per la vendita al dettaglio, l'art. 15, a sua volta, riguarda le vendite straordinarie e l'art. 26, comma 5, come detto, la comunicazione al Comune della variazione della gestione o della proprietà delle attività in questione; tutte dette fattispecie non configurano ipotesi di svolgimento abusivo della attività, sanzionabili con la chiusura ex art. 22, comma 6, del medesimo d. lgs., ma semplici irregolarità della gestione. (Sentenza Consiglio di Stato n. 04337/2013).

Luigi Del Giudice
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