Data: 16/09/2013 13:40:00 - Autore: Avv. Concetta Spatola

Avv. Concetta Spatola - Il diritto di abitazione del coniuge superstite – art. 540 2° comma - Cass. Sez. Unite n.4847 del 27.2.2013 Cass. II sez. n.20703 del 10.09.2013 - di Concetta Spatola -
L'art.540 c.c. al 2° comma dispone che: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, quando questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”.
Tale previsione normativa ha non pochi risvolti pratici e merita attenzione: sotto il profilo civilistico costituisce, difatti, una tutela, di non poco valore accordata al coniuge superstite sull'abitazione che fu della coppia nonostante la diversa ripartizione delle quote successorie; dal punto di vista fiscale garantisce la possibilità di usufruire di tutti i benefici fiscali previsti per l'abitazione principale dichiarandone il possesso al 100%. Sappiamo difatti che il legittimato passivo di imposta – sia sul reddito che sul patrimonio – è il titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso e abitazione). Di conseguenza ne traggono benefici anche gli eredi nella misura in cui, nonostante il loro diritto di proprietà pro-quota, non dovranno dichiarare l'immobile ai fini fiscali sin quando esiste il diritto di abitazione di cui sopra.
Nel mese di marzo del 2013 le Sezioni Unite con sentenza n.4847 hanno analizzato la fattispecie in maniera veramente approfondita concludendo con l'affermazione che nella successione legittima, come in quella testamentaria, al coniuge, oltre la quota di riserva, spetta il ddiritto di abitazione e di uso di tutti gli arredi della casa che fu coniugale. A parere della Corte ciò trova immediato riscontro nella volontà del Legislatore di garantire la parificazione dei coniugi anche sotto il profilo patrimoniale. Il diritto di abitazione al coniuge superstite, difatti, va a perire in caso di nuove nozze del titolare, venendone meno il fondamento di tutela. Diverse dottrine si sono affermate negli anni rispetto all'applicabilità dell'art.540 2° comma anche alle successioni legittime. La Corte in questa sentenza ha inteso sciogliere inequivocabilmente ogni dubbio ritenendo assolutamente condivisibile l'orientamento che propende a garantire la tutela al coniuge superstite a prescindere dal tipo di successione. La dottrina prevalente, presa in considerazione dai Magistrati, ha, ormai, da diverso tempo ritenuta fondata l'applicazione del dettato normativo del 540 c.c. 2° comma anche alle successioni legittime. Lo stesso art.584 ne prevede esplicitamente l'estensione anche nel caso di successione del coniuge putativo disponendo che “quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art.540”. Si ritiene, pertanto, che il Legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere del tipo di successione, al coniuge spetta in ogni caso tale tutela.
Riconosce la Corte che in tema di successione necessaria spettano al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Resta da individuare, a tal punto, il criterio di imputazione di tale diritto sulla successione.
La dottrina sull'argomento non è unanime: alcuni ritengono che l'abitazione e l'uso raffigurino dei diritti, che al coniuge sono riservati come prelegati, oltre la sua quota di riserva; altri ritengono che nelle successioni legittime non possono trovare applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva; altri ancora che occorre distinguere tra successione legittima e successione testamentaria per poterne individuare il criterio di imputabilità corretto. La Corte scioglie ogni dubbio ritenendo che, a prescindere dal tipo di successione, il diritto di abitazione e di uso dei beni mobili che la corredano gravano sull'intero asse ereditario e, quindi, proporzionalmente, sulle singole quote degli eredi. Testualmente afferma la Corte in modo chiaro e preciso da non lasciare dubbi che: “Il regime va ricostruito tenuto conto che uno dei presupposti per l'attribuzione dei diritti di cui si dice è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione, ciò significa che l'esigenze che quell'attribuzione intende garantire è il diritto all'abitazione, quale minimo, che il Legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo ed una solidarietà coniugale garantiti anche dalla Costituzione (artt.47 e 2 cost) quali esigenze a garanzia di un pieno ed integrale sviluppo della persona. Vi è ragione, pertanto, di ritenere che quei diritti vanno posti a carico dell'intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all'asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge”.
La Corte di Cassazione è ritornata sull'argomento proprio con una recentissima decisione del 10 settembre 2013, la n.20703 che ne ha confermato integralmente il dettato.
Avv. Concetta Spatola
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