Data: 18/09/2013 10:00:00 - Autore: Luana Tagliolini
Far cadere la cenere o le cicche di sigarette sul terrazzo dell'inquilino sottostante, può comportare conseguenze penali.

Ed invero la Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 16459/2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condomino col quale impugnava la sentenza di primo grado che lo condannava a pagare l’ammenda di 120 euro per aver gettato nel piano sottostante rifiuti vari, tra i quali, cenere, cicche di sigarette, oltre a detersivi corrosivi come la candeggina, dichiarandolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 674 c.p.
L’articolo 674 c.p. ( “Getto pericoloso di cose”) dispone che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei caso non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
Il verdetto decretato dal tribunale prevedeva altresì un aggravio di pena in virtù della reiterazione dell’illecito (art. 81 c.p.)
Non sempre però l’orientamento giurisprudenziale è stato dello stesso avviso.
In precedenti sentenze la stessa Corte (Sez. penale, sent. n. 27625/2012) aveva statuito che: “Il condòmino che scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante non risponde del reato di getto pericolo di cose di cui all’art. 674, per impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice.
Tale norma, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti”.
Per cui dalla interpretazione letterale del testo normativo si escludeva che da tale comportamento potessero derivare imbrattamenti o molestie alle persone e farlo configurare come reato di “Getto pericoloso di cose”.
Con la sentenza n. 16459 cit. invece si è stabilito che costituisce reato il comportamento del vicino che getta rifiuti sul balcone del condòmino sottostante.
Questo orientamento, anche se potrebbe essere non confermato da pronunce successive, non deve essere sottovalutato perché tali comportamenti di inciviltà costituiscono il motivo dominante dell’odierno litigio tra condomini.
L’importanza, ai fini della deterrenza, della sentenza della Cassazione è appalesata proprio dalla decisione di convertire una condotta generalmente ascrivibile agli illeciti civili in reato di rilevanza penale, sanzionandola dunque con maggiore severità (la stessa Corte, tra l'altro, ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, della somma di 1.000 euro,,in favore della Cassa delle Ammende)


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