Data: 23/09/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 15523 del 20 Giugno 2013. Ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. � necessario il voto unanime dei condomini per l'approvazione della delibera condominiale che stabilisce o modifica i criteri di riparto delle spese comuni. In caso contrario, la deliberanulla. E' quanto stabilito dalla sentenza in oggetto, in cui la Suprema Corte si sofferma altres� a qualificare giuridicamente le conseguenze dell'applicazione di tali criteri affetti da nullit�. Nel caso di specie un condomino si oppone al decreto ingiuntivo emesso a seguito di mancato pagamento di oneri condominiali, ripartiti appunto attraverso l'applicazione di criteri non varati all'unanimit�. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullit� della delibera impugnata (sebbene non tempestivamente) ricalcolando il saldo dovuto dal privato, nettamente inferiore rispetto a quello contenuto nel decreto ingiuntivo. Risultato soccombente in primo e secondo grado, il condominio propone ricorso in Cassazione.

La Cassazione conferma la sentenza impugnata, riconoscendo come consolidato l'orientamento giurisprudenziale che non solo, in assenza di unanimit� di volont� dei condomini, individui ex novo i criteri di ripartizione delle spese condominiali, ma che solo anche ne apporti modifiche. Infatti �in tema di condominio sono affette da nullit�, che pu� essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformit� da quanto previsto dall'articolo 1123 Cc o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini�; per quanto riguarda le deliberazioni successive, inerenti all'applicazione dei criteri cos� stabiliti, �sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'articolo 1137, ultimo comma, Cc, le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135, n. 2 e n. 3, Cc, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformit� dai criteri di cui all'articolo 1123 Cc�.


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