Data: 22/09/2013 08:02:00 - Autore: Gerolamo Taras

di Gerolamo Taras - Le decisioni delle commissioni esaminatrici, costituiscono “atti di natura mista”, come tali aventi una “duplice valenza”, e cioè natura “provvedimentale”, quanto all'ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonché natura di “giudizio”, circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006).

Quanto a quest'ultimo profilo, si è affermato che “la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito . . . non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).

Sul punto specifico dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 9 settembre 2008 n. 4300), “anche successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti”.

E ciò in quanto “la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, n. 5254/2002; sez. IV, n. 4165/2005).

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2009, ha preso atto del “diritto vivente”, validando la tesi “dell'insussistenza, nell'ordinamento vigente, di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della idoneità degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneità”.

Ci permettiamo di dissentire. Tutto giusto e bello! Purché l' insindacabilità della discrezionalità sia, diciamo, imbrigliata dalla previa predisposizione, da parte della Commissione stessa, di criteri valutativi, certi e a loro volta verificabili, cui attenersi successivamente in sede di espressione del giudizio. Altrimenti operando la discrezione può facilmente trasformarsi in arbitrio. Con tutte le conseguenze del caso. Come nella vicenda che andremo ad esporre, la cui conclusione, sicuramente, non avrà convinto del tutto la parte soccombente. Anche perché, neppure un accenno, è stato fatto alla necessità di imporre regole all' esercizio del potere discrezionale delle Commissioni.

I Fatti. La dott.sa N. M. aveva impugnato la sentenza n. 32199/2010, con la quale il  TAR del Lazio, aveva respinto il ricorso principale contro l'atto che ha considerato “non idoneo” l'elaborato in diritto amministrativo consegnato dall'appellante, in occasione del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario (indetto con D.M. Ministro della Giustizia 27 febbraio 2008).

La sentenza appellata aveva, in particolare, affermato: “le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica; e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, “ictu oculi” da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti”.

Secondo la Quarta Sezione del Consiglio di Stato –sentenza N. 04457/2013 del 05/09/2013- “il sindacato di legittimità del giudice amministrativo incontra il limite costituito dalla non ingerenza nel cd. merito amministrativo, sfera riservata dell'agire della pubblica amministrazione; per altro verso, grava sul ricorrente l'indicazione di quei profili di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, tali da sostanziare il vizio di eccesso di potere.

Tali elementi, tuttavia, non possono essere rappresentati: - né dalla indicata coerenza di un elaborato svolto con le indicazioni di svolgimento del compito fornite, in generale, da un manuale di diritto, poiché ciò che la Commissione di concorso deve giudicare non è la corrispondenza di una soluzione con quella da altri indicata (che ben potrebbe essere diversa, in diritto, da quella indicata da Autori o precedenti giurisprudenziali), quanto lo sviluppo logico del ragionamento giuridico, la maturità e (maggiore o minore) completezza degli argomenti posti a supporto della tesi sostenuta; - né dalla comparazione con altri elaborati ritenuti presentare “trattazioni assimilabili”, posto che ciò che, come si è detto, interessa non è la corrispondenza di una trattazione ad una tipologia paradigmatica di tema, quanto la singola capacità di elaborazione e costruzione giuridica del candidato”.

Per di più, la disposizione di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, “agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo”, non viola le disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità, poiché questo (il punteggio numerico) “contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato”. Il giudizio della Commissione che sia limitato alla mera apposizione della formula “non idoneo”, trattandosi di esplicitazione di discrezionalità tecnica, coerente con il dettato normativo deve pertanto ritenersi sufficientemente motivato. Per queste motivazioni l' appello è stato giudicato infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.


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