Data: 22/09/2013 08:02:00 - Autore: Gerolamo Taras

di Gerolamo Taras - Le decisioni delle commissioni esaminatrici, costituiscono �atti di natura mista�, come tali aventi una �duplice valenza�, e cio� natura �provvedimentale�, quanto all'ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonch� natura di �giudizio�, circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006).

Quanto a quest'ultimo profilo, si � affermato che �la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito . . . non sindacabile in sede di legittimit�, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicit�, irragionevolezza, arbitrariet� o travisamento dei fatti� (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).

Sul punto specifico dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 9 settembre 2008 n. 4300), �anche successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti�.

E ci� in quanto �la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicit� amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato� (in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, n. 5254/2002; sez. IV, n. 4165/2005).

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2009, ha preso atto del �diritto vivente�, validando la tesi �dell'insussistenza, nell'ordinamento vigente, di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione e della idoneit� degli stessi punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di inidoneit��.

Ci permettiamo di dissentire. Tutto giusto e bello! Purch� l' insindacabilit� della discrezionalit� sia, diciamo, imbrigliata dalla previa predisposizione, da parte della Commissione stessa, di criteri valutativi, certi e a loro volta verificabili, cui attenersi successivamente in sede di espressione del giudizio. Altrimenti operando la discrezione pu� facilmente trasformarsi in arbitrio. Con tutte le conseguenze del caso. Come nella vicenda che andremo ad esporre, la cui conclusione, sicuramente, non avr� convinto del tutto la parte soccombente. Anche perch�, neppure un accenno, � stato fatto alla necessit� di imporre regole all' esercizio del potere discrezionale delle Commissioni.

I Fatti. La dott.sa N. M. aveva impugnato la sentenza n. 32199/2010, con la quale il  TAR del Lazio, aveva respinto il ricorso principale contro l'atto che ha considerato �non idoneo� l'elaborato in diritto amministrativo consegnato dall'appellante, in occasione del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario (indetto con D.M. Ministro della Giustizia 27 febbraio 2008).

La sentenza appellata aveva, in particolare, affermato: �le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, costituiscono espressione di un'ampia discrezionalit� tecnica; e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimit� del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, �ictu oculi� da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrariet�, irragionevolezza, irrazionalit� e travisamento dei fatti�.

Secondo la Quarta Sezione del Consiglio di Stato �sentenza N. 04457/2013 del 05/09/2013- �il sindacato di legittimit� del giudice amministrativo incontra il limite costituito dalla non ingerenza nel cd. merito amministrativo, sfera riservata dell'agire della pubblica amministrazione; per altro verso, grava sul ricorrente l'indicazione di quei profili di illogicit�, irragionevolezza, arbitrariet� o travisamento dei fatti, tali da sostanziare il vizio di eccesso di potere.

Tali elementi, tuttavia, non possono essere rappresentati: - n� dalla indicata coerenza di un elaborato svolto con le indicazioni di svolgimento del compito fornite, in generale, da un manuale di diritto, poich� ci� che la Commissione di concorso deve giudicare non � la corrispondenza di una soluzione con quella da altri indicata (che ben potrebbe essere diversa, in diritto, da quella indicata da Autori o precedenti giurisprudenziali), quanto lo sviluppo logico del ragionamento giuridico, la maturit� e (maggiore o minore) completezza degli argomenti posti a supporto della tesi sostenuta; - n� dalla comparazione con altri elaborati ritenuti presentare �trattazioni assimilabili�, posto che ci� che, come si � detto, interessa non � la corrispondenza di una trattazione ad una tipologia paradigmatica di tema, quanto la singola capacit� di elaborazione e costruzione giuridica del candidato�.

Per di pi�, la disposizione di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, �agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali � motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza � motivata con la sola formula "non idoneo�, non viola le disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneit�, poich� questo (il punteggio numerico) �contiene in s�, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato�. Il giudizio della Commissione che sia limitato alla mera apposizione della formula �non idoneo�, trattandosi di esplicitazione di discrezionalit� tecnica, coerente con il dettato normativo deve pertanto ritenersi sufficientemente motivato. Per queste motivazioni l' appello � stato giudicato infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.


Tutte le notizie