Data: 23/09/2013 13:42:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani

La pronuncia fresca di stampa della Corte Suprema che la Collega sottopone all'attenzione dei lettori di Studio Cataldi in questa seconda puntata della rubrica "L'Angolo Tributario" (la prima è stata pubblicata una settimana fa e concerneva il cosiddetto redditometro) si occupa, in una fattispecie di reati fiscali, del sequestro preventivo di una cassetta di sicurezza di cui la ricorrente è intestataria; tale sentenza è recentissima (è stata emessa venerdì scorso per la precisione): Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2013, n. 38929, Pres. Mario Gentile, Est. Alessandro Maria Andronio; al punto 3.2) della motivazione il S.C., composto anche dal Relatore della famosa sentenza Berlusconi-Mediaset emessa in estate dalla Sezione Feriale, Dott. Amedeo Franco, accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarando che il Tribunale del Riesame di Genova con la pronuncia n. 7/2013 si è limitato ad affermare che la semplice esistenza di una delega sulla cassetta di sicurezza rilasciata dalla titolare a favore del soggetto non titolare porrebbe quest'ultimo nella disponibilità dei beni. Un'importante chiave di lettura che rimanda il dossier procedimentale al Tribunale affinché faccia applicazione del principio di diritto di cui tratta il contributo che segue.

Apriamo, dunque, questa seconda finestra informativa sul diritto tributario: imposte e tasse permeano la nostra vita quotidiana, ma se ne parla davvero poco sui portali giuridici; l'etimologia verosimilmente risale all'imposta obbligatoria di guerra che gravava su ogni tribù; noi di Studio Cataldi vogliamo sopperire a questa obiettiva lacuna della pubblicistica online discutendo con i lettori di casi pratici, utilizzando sempre un approccio semplice e lineare, a tutti comprensibile, anche a colui che, una volta ricevuta una cartella, vuole cominciare ad orientarsi prima di scegliersi un difensore tecnico. L'avv. Ilaria Corridoni, master tributario, ci dà un piccolo aiuto.

L'Angolo Tributario di Ilaria Corridoni - "Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Il Tribunale non ha, infatti, dato corretta applicazione al principio di diritto, enunciato da questa Corte circa l'interpretazione del concetto di 'disponibilità' di beni in capo al reo ai fini della confisca per equivalente di cui all'articolo 322 ter c.p.p.

Per 'disponibilità' deve intendersi, in particolare, la relazione fattuale del soggetto con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato.

Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato, essendo sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi, che gli conferisce la disponibilità degli stessi.

E' necessario, però, che venga dimostrata la discrasia fra la disponibilità sostanziale e l'intestazione formale del bene, attraverso una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi del carattere meramente fittizio dell'intestazione dei beni": è questo il punto nodale attorno a cui ruota la significativa decisione con cui la Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con la pronuncia depositata il 20 settembre 2013, ha accolto il ricorso dell'indagata avverso l'ordinanza del Tribunale della Lanterna che, con provvedimento di data 30 agosto 2012, aveva rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip genovese a carico di una pluralità di soggetti in relazione a reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

Il S.C. aveva, invece, dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso per cassazione sul rilievo che tentare di procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni della società effettiva beneficiaria dei reati fiscali ipotizzati era impossibile; infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale della Libertà di Genova, la società degli indagati era stata dichiarata fallita in epoca antecedente alla richiesta di sequestro.

Nel corpo della motivazione, a proposito del ruolo svolto dal concetto di "probabilità", sulla base di elementi indicatori dell'effettiva disponibilità in capo all'indagato, si compie anche un riferimento a Cass., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 15210, Pres. Ciro Petti, Est. Silvio Amoresano, parimenti in tema di reati tributari, pronuncia che annulla l'ordinanza del Tribunale di Napoli; Cass. Pen. 15210/2012 a sua volta prende ispirazione da Cass. Pen., Sez. VI, 16 aprile 2008, n. 27340.
L'Autrice del contributo è avvocato tributarista del Foro di Macerata, patrocinante in Cassazione


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