Data: 24/09/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 21287 del 18 settembre 2013. L'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 qualifica, per contro, abitazioni di lusso - escluse dal beneficio fiscale di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis-, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)", e «tale norma va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile, come postula la ricorrente». E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21287.

La controversia è nata a causa dell'emissione di un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul presupposto che l'immobile acquistato, registrato con i benefici di “prima casa”, aveva caratteristiche “di lusso” ex decreto ministeriale 2 agosto 1969. Secondo il parere della Suprema Corte, la richiesta dell'Ufficio appare legittima in quanto volta alla “disapplicazione delle agevolazioni” godute al momento della registrazione dell'atto di compravendita, trattandosi di abitazione “di lusso” ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969. L'atto impugnato non costituisce infatti un accertamento in rettifica del valore dichiarato in seno all'atto presentato per la registrazione ma scaturisce dall'inapplicabilità delle disposizioni agevolative connesse all'acquisto della prima casa sicchè il richiamo al decreto ministeriale 2 agosto 1969 è sufficiente ad esplicitare che la liquidazione è connessa alla dichiarazione mendace della parte acquirente, mendacio da intendersi riferito a qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive e oggettive, previste dalla normativa di riferimento.


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