Data: 24/09/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 21287 del 18 settembre 2013. L'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 qualifica, per contro, abitazioni di lusso - escluse dal beneficio fiscale di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis-, le unit� immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)", e �tale norma va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile, come postula la ricorrente�. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21287.

La controversia � nata a causa dell'emissione di un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul presupposto che l'immobile acquistato, registrato con i benefici di �prima casa�, aveva caratteristiche �di lusso� ex decreto ministeriale 2 agosto 1969. Secondo il parere della Suprema Corte, la richiesta dell'Ufficio appare legittima in quanto volta alla �disapplicazione delle agevolazioni� godute al momento della registrazione dell'atto di compravendita, trattandosi di abitazione �di lusso� ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969. L'atto impugnato non costituisce infatti un accertamento in rettifica del valore dichiarato in seno all'atto presentato per la registrazione ma scaturisce dall'inapplicabilit� delle disposizioni agevolative connesse all'acquisto della prima casa sicch� il richiamo al decreto ministeriale 2 agosto 1969 � sufficiente ad esplicitare che la liquidazione � connessa alla dichiarazione mendace della parte acquirente, mendacio da intendersi riferito a qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive e oggettive, previste dalla normativa di riferimento.


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