Data: 28/09/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 21831 del 24 settembre 2013. Nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio - da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7, comma 1, lettera f), codice della strada) sulle quali la sosta dei veicoli � subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformit� alle Direttive del Ministero e delle finalit� a cui lo stesso � preordinato - salvaguardare le esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettivit� nazionale alla creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo per ovviare a una situazione di grave disagio e di concreti danni a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti. L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" � esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326, comma 1, e art. 1327, codice civile), perch� l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336, codice civile, che 1'utente pu� non accettare non essendo privo di alternative. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 24 settembre 2013, n. 21831.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che � esclusa la responsabilit� per furti di auto se il contenuto del regolamento era affisso nella struttura in cui era palese l'intenzione dell'amministrazione di escludere l'obbligo di custodia del veicolo.


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