Data: 04/10/2013 19:30:00 - Autore: Dott. Lorenzo Giovarelli
di Lorenzo Giovarelli - Cassazione penale, Sez. IV, 23 maggio 2013, n. 25435.

Nella sentenza in commento, la Cassazione si esprime in merito al reato di cui all'articolo 187 del Codice della Strada: la guida di veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di specie, un automobilista risultava essere positivo a seguito di accertamenti sanitari di natura ematochimica - prelievo di sangue- effettuati presso struttura sanitaria a seguito della richiesta della pattuglia operante, che evidenziavano presenza di tracce di cannabinoidi e benzodiazepine. Condannato dalla Corte d'appello, questi presentava ricorso in Cassazione, che pero' lo rigettava.
In particolare, l'imputato sosteneva di aver s� assunto sostanze stupefacenti, ma tre giorni prima rispetto al giorno in cui veniva colto alla guida del proprio veicolo. In ragione di ci�, questi si dichiarava solamente confuso ed agitato e non certo sotto l'effetto e l'influenza delle sostanze precedentemente assunte. A propria difesa, inoltre lo stesso evidenziava che le tracce di dette sostanze permangono nel sangue anche diversi giorni, e non necessariamente un eventuale stato di alterazione psico-fisica e' da ricondursi per certo a queste.
La censura e' stata per� ritenuta infondata, in quanto lo stato di alterazione in conseguenza della assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope non deve essere necessariamente accertato a mezzo di una specifica analisi medica, ma ben sufficienti sono gli esiti positivi delle analisi biologiche, adeguatamente supportati dalle deposizioni della Polizia Giudiziaria circa lo stato di alterazione ed i sintomi presentati, e dall'apprezzamento del contesto in cui il fatto si e' verificato.
Dott. Lorenzo Giovarelli


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