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Data: 07/10/2013 10:20:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 22420 del 1 Ottobre 2013. Quali sono i requisiti di validità del testamento olografo? Sicuramente tre: l'autografia del testo, la presenza di data certa e la sottoscrizione. Cosa accade se la sottoscrizione non è però apposta in calce al testamento olografo, bensì sul plico che lo contiene? La Suprema Corte interviene per dare risposta a questo quesito. Nel caso di specie il genitore della defunta cita in giudizio l'unico beneficiario istituito dalla figlia nel proprio testamento olografo, chiedendo che lo stesso venga dichiarato nullo per difetto di sottoscrizione valida o, in subordine, il giudice proceda a riduzione nei limiti delle quote legittime spettanti a lei ed agli altri figli, fratelli germani della defunta. Accolta la domanda e confermata anche in secondo grado, l'interessato beneficiario proponeva ricorso in Cassazione, fondando le proprie difese sulla circostanza che la firma autografa fosse presente sulla busta contenente il testamento, lamentando di conseguenza difetto di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ripercorre sinteticamente le origini storiche dell'istituto del testamento olografo, qualificando lo stesso come caratterizzato da “rigido formalismo”, le cui carenze sono decisamente sanzionate con la nullità dell'intero documento. Infatti, “in tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento (…) abbia disposto il suo patrimonio senza alcun ripensamento”. Chiara dunque la ragione di tale formalismo: il ricorso è rigettato. |
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