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Data: 06/10/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 22398 del 1 Ottobre 2013. Accertamento di illegittimità e risarcimento del danno da licenziamento illegittimo hanno sì un rapporto di consequenzialità, ma i criteri valutativi cambiano. Nel secondo caso, infatti, il giudice deve riferirsi alle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno, e non esclusivamente alla legge 300/1970. In capo alla società il giudice del merito non ha rilevato dolo e nemmeno colpa nell'adottare il provvedimento di licenziamento; sebbene sproporzionato rispetto alla condotta adottata dalla ex dipendente, in effetti la stessa, con il suo comportamento, avrebbe contribuito a generare i presupposti per la sua espulsione dall'azienda. Tanto era bastato, per il giudice, per limitare il risarcimento ex art. 1218 cod. civ., accogliendo solo in parte le richieste del lavoratore. La Suprema Corte ricorda infatti come “la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente”. I due aspetti vanno scinti, poiché “la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi invece regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 Cc, secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile”. Se da una parte, quindi, la sproporzione tra condotta e conseguenze ha viziato il provvedimento disciplinare, dall'altra occorre pur sempre tener conto della condotta di entrambi i soggetti coinvolti, datore e lavoratore, rilevando la condotta di quest'ultimo ai fini della liquidazione del risarcimento del danno. |
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