|
Data: 07/10/2013 13:00:00 - Autore: Stefania Squeo DI STEFANIA SQUEO La sesta sezione civile del Tribunale di Milano, con sentenza del 9 luglio 2013, puntualizza diritti e doveri per operatori e clienti nei contratti di investimento. Per la straordinaria chiarezza della pronuncia su un tema complesso e di difficile spiegazione, soprattutto per i non “addetti ai lavori”, nella convinzione che una illustrazione diversa della problematica sarebbe inadeguata, riporto testuali parole. “I fondi comuni di investimento sono fondi (Organismi di investimento Collettivo del Risparmio, OICR) che utilizzano strumenti finanziari detti "quote di fondi d'investimento" e che raccolgono il denaro di risparmiatori, i quali affidano la gestione dei propri risparmi ad una società di gestione del risparmio (SGR) con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo. “Il collocatore in particolare ha l'obbligo di fornire al potenziale sottoscrittore il prospetto informativo che è il documento che la Società di Gestione deve obbligatoriamente redigere e consegnare a chi intende sottoscrivere un fondo. La fase che precede l'investimento è caratterizzata da una serie di regole di condotta, che vanno dall'informazione che l'intermediario deve fornire al cliente, alle informazioni che devono essere acquisite sul cliente”. “L'intermediario è tenuto a conoscere il cliente, la sua situazione finanziaria, la sua preferenza di rischio e conseguentemente i suoi obbiettivi di investimento. Deve garantire la massima trasparenza nei confronti della clientela: ha l'obbligo di comunicare al cliente le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento, consegnando il prospetto informativo”. Diritti del cliente “Il cliente prima della sottoscrizione delle quote ha il diritto di esaminare il prospetto informativo del fondo”. “Si tratta di informativa data per iscritto che va considerata adeguata alla situazione, ponendo in condizione i clienti di conoscere a fondo le caratteristiche dei prodotti in questione, ed il livello di rischio, adeguatamente percepibile sulla base della tipologia di investimento oggetto del fondo (se obbligazioni, azioni, etc)”. Obblighi del cliente L'omissione di informazioni da parte del cliente (cui è chiesto di rilasciare al promotore, e quindi alla banca, le informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e alla sua situazione finanziaria), se “potrebbe non essere rilevante nel caso si tratti di cliente continuativo, titolare di un conto titoli presso la banca (perché in siffatti casi la banca può dedurre da altri elementi l'inadeguatezza del prodotto), risulta essere grave (…) perché la banca non ha altro modo per effettuare verifiche sul punto, non potendo conoscere precedenti abitudini e prospettive del cliente”. Responsabilità del cliente “Pertanto, a meno di non doversi ritenere che in caso di mancate risposte da parte del cliente, la banca doveva per forza astenersi dal compiere simili operazioni (effetto che non pare discendere dalla normativa)”, deve ritenersi che la mancata fornitura da parte del cliente alla banca di elementi utili sulla propria propensione al rischio “non crea in capo alla banca l'obbligo di astenersi, posto che il comportamento del cliente non ha messo la banca in condizione di valutare concretamente l'adeguatezza del prodotto”. In conclusione Nessun risarcimento del danno per cattivi investimenti può avanzare il cliente verso la banca, alla quale non abbia rilasciato le informazioni da questa richieste. Stefania Squeo Mediatore e praticante avvocato abilitata Foro Milano Profilo Linkedin di Stefania Squeo |
|