Data: 08/10/2013 11:40:00 - Autore: Gerolamo Taras

di Gerolamo Taras - Il procedimento preordinato alla revisione della patente di guida � caratterizzato da ampia discrezionalit�, ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, �potendo i competenti uffici disporre la revisione della patente ogni volta che fatti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneit� per la guida stessa� (Cons. St., sez. IV, 20 giugno 2012, n. 3614; orientamento pacifico). 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) con sentenza n. 00607/2013 del 23/09/2013, ha cos� respinto il ricorso proposto da: M. G., contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro protempore, per l'annullamento sia del provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione avente ad oggetto la revisione della patente di guida della ricorrente, a seguito di sinistro stradale; sia la decisione di rigetto del ricorso gerarchico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo i Giudici �Dalla documentazione in atti, emerge infatti che nelle motivazioni del provvedimento sono state prese in considerazione, in maniera sufficientemente puntuale ed adeguata, le circostanze di fatto del sinistro stradale� e che �la dinamica dell' incidente con la circostanza che l'auto della ricorrente sopraggiungeva �proprio nel momento in cui (il pedone) terminava di marciare sulle strisce pedonali�, investendolo era stata confermata dal verbale dei carabinieri, intervenuti sul posto�.

La decisione in esame (di sottoporre la ricorrente a un nuovo esame di idoneit� tecnica alla guida) deve ritenersi pertanto corretta, in quanto non inficiata da evidenti illogicit� o contraddittoriet� lamentate dalla ricorrente.

Non pu� costituire,altres�, scusante il riferimento alle condizioni metereologiche. Le forti piogge, la scarsa visibilit� determinata dall' oscurit� avrebbero dovuto improntare a maggior prudenza la condotta di guida della ricorrente. L' investimento del pedone era infatti avvenuto quando questi �terminava l'attraversamento utilizzando le strisce pedonali�.

In questo contesto, merita un modesto approfondimento, la questione del rispetto degli oneri di comunicazione indicati nell'art. 7, l. n. 241 del 1990 e la qualificazione giuridica dei �dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneit� per la guida�.

Nella soprarichiamata sentenza del Consiglio di Stato, viene confermata l'esigenza della dimostrazione dell'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento prima dell' irrogazione delle misure e si fa riferimento quanto alle motivazioni ad un' altra precedente decisione dello stesso Giudice (la n. 2434/2008).

I due concetti sono tra loro collegati. �L' attivazione delle misure conseguenti non � legata all'accertamento giudiziale, penale o comunque civile della responsabilit� del destinatario, perch� l'utilizzazione dell'espressione �dubbi� milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale�. Mentre �La valutazione circa i dubbi sulla �persistenza� dei requisiti di idoneit� comporta, una cognizione sommaria dei fatti alla base dell'esercizio del potere dell'amministrazione, estesa logicamente a tutti gli aspetti della attribuibilit� al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell'ordinamento in materia di circolazione�. �Si tratta di un'attribuzione sommaria di responsabilit� che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerit� dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto� non essendo rinvenibili nel disposto della norma �quelle �particolari esigenze di celerit�� che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 6013 del 10.10.2006)�. �Le dette misure applicabili, inoltre, sono da qualificarsi come sanzionatorie, perch� conseguono ordinariamente all'accertamento di profili di responsabilit� da illecito per violazione delle norme di circolazione. Per cui �l'instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione propria del procedimento applicativo delle misure sanzionatorie in questione, pu� risultare preziosa per la stessa Amministrazione, che acquisisce cos� maggiori possibilit� di orientarsi correttamente non solo in ordine all'�an� dell'applicazione delle misure, ma, ancor pi�, relativamente a quale, tra le misure alternativamente previste, sia pi� opportuno applicare�.


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