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Data: 08/10/2013 11:40:00 - Autore: Gerolamo Taras di Gerolamo Taras - Il procedimento preordinato alla revisione della patente di guida è caratterizzato da ampia discrezionalità, ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, «potendo i competenti uffici disporre la revisione della patente ogni volta che fatti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa» (Cons. St., sez. IV, 20 giugno 2012, n. 3614; orientamento pacifico). Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) con sentenza n. 00607/2013 del 23/09/2013, ha così respinto il ricorso proposto da: M. G., contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro protempore, per l'annullamento sia del provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione avente ad oggetto la revisione della patente di guida della ricorrente, a seguito di sinistro stradale; sia la decisione di rigetto del ricorso gerarchico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo i Giudici “Dalla documentazione in atti, emerge infatti che nelle motivazioni del provvedimento sono state prese in considerazione, in maniera sufficientemente puntuale ed adeguata, le circostanze di fatto del sinistro stradale” e che “la dinamica dell' incidente con la circostanza che l'auto della ricorrente sopraggiungeva «proprio nel momento in cui (il pedone) terminava di marciare sulle strisce pedonali», investendolo era stata confermata dal verbale dei carabinieri, intervenuti sul posto”. La decisione in esame (di sottoporre la ricorrente a un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida) deve ritenersi pertanto corretta, in quanto non inficiata da evidenti illogicità o contraddittorietà lamentate dalla ricorrente. Non può costituire,altresì, scusante il riferimento alle condizioni metereologiche. Le forti piogge, la scarsa visibilità determinata dall' oscurità avrebbero dovuto improntare a maggior prudenza la condotta di guida della ricorrente. L' investimento del pedone era infatti avvenuto quando questi “terminava l'attraversamento utilizzando le strisce pedonali”. In questo contesto, merita un modesto approfondimento, la questione del rispetto degli oneri di comunicazione indicati nell'art. 7, l. n. 241 del 1990 e la qualificazione giuridica dei “dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida”. Nella soprarichiamata sentenza del Consiglio di Stato, viene confermata l'esigenza della dimostrazione dell'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento prima dell' irrogazione delle misure e si fa riferimento quanto alle motivazioni ad un' altra precedente decisione dello stesso Giudice (la n. 2434/2008). I due concetti sono tra loro collegati. “L' attivazione delle misure conseguenti non è legata all'accertamento giudiziale, penale o comunque civile della responsabilità del destinatario, perché l'utilizzazione dell'espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale”. Mentre “La valutazione circa i dubbi sulla “persistenza” dei requisiti di idoneità comporta, una cognizione sommaria dei fatti alla base dell'esercizio del potere dell'amministrazione, estesa logicamente a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell'ordinamento in materia di circolazione”. “Si tratta di un'attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto” non essendo rinvenibili nel disposto della norma “quelle “particolari esigenze di celerità” che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 6013 del 10.10.2006)”. “Le dette misure applicabili, inoltre, sono da qualificarsi come sanzionatorie, perché conseguono ordinariamente all'accertamento di profili di responsabilità da illecito per violazione delle norme di circolazione. Per cui “l'instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione propria del procedimento applicativo delle misure sanzionatorie in questione, può risultare preziosa per la stessa Amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all'”an” dell'applicazione delle misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare”. |
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