Data: 09/10/2013 09:00:00 - Autore: L.S.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, fornisce chiarimenti in ordine ai profili interpretativi della disposizione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) del D.L 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013 sostitutivo dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001 in materia di intervalli temporali tra due contralti a termine. In particolare il Dicastero risponde ad una serie di quesiti in cui si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni in deroga alla precedente formulazione del predetto articolo 5 comma 3 - che prevedeva una durata "ordinaria" di 60 e 90 giorni dei citati intervalli - conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato normativo. Al riguardo - si precisa nella nota - i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a "flessibilizzare" la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti. "Appare però evidente che tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto "in via ordinaria" lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando - e in qualche modo "vanificando" - gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell'interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti." In merito invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del D.L 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013 potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti "normativi" nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi. Resta ovviamente fermo - conclude il Ministero - che la contrattazione collettiva, nell'ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano '"obbligatorio" e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.
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