Data: 22/10/2013 08:00:00 - Autore: Dr. Vincenzo Pisapia
dr. Vincenzo Pisapia - L'articolo 30 della Costituzione, gli articoli 147 e 148 del codice civile, alcune leggi ed alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la n. 8227 del 2009, prevedono a carico dei genitori l'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non auto sufficienti economicamente; infatti, il citato art. 30 cos� recita: 

""E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacit� dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.""

Principio sacrosanto, specialmente in tempo di crisi economica � come l'attuale - che produce un'alta percentuale di disoccupazione giovanile. 
In relazione a tanto, sorgono spontanee le domande: l'obbligo di mantenimento, in caso di premorienza dei due genitori che hanno versato contributi previdenziali per circa ottanta anni, non si trasferisce allo Stato? Perch� la vigente normativa afferente la pensione non prevede tra i beneficiari della reversibilit� della pensione anche gli orfani maggiorenni non auto sufficienti economicamente ?   Come e con quale legge vengono assolti i compiti dei genitori  deceduti ?  
La disciplina attuale ha infatti molti limiti nel senso che riconosce la pensione di reversibilit� ai figli maggiorenni con non pi�  di 26 anni solo se sono studenti e non svolgono attivit� lavorativa. Possono percepirla senza limiti di et� solo i figli inabili al lavoro che erano a carico del genitore al momento della sua morte.
In sostanza uno studente che ha pi� di 26 anni non avr� alcun diritto alla reversibilit�.
dr. Vincenzo Pisapia -

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