Data: 09/10/2013 08:30:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41162 del 7 ottobre 2013, ha confermato l'assoluzione dal delitto di appropriazione indebita nei confronti di un imprenditore al quale era stato contestato, quale datore di lavoro, di non avere versato a una dipendente emolumenti per indennit� di malattia ed assegni per il nucleo familiare
Il Tribunale aveva ritenuto che tale condotta, di inadempimento contrattuale e di mancato assolvimento degli obblighi fiscali, non integrasse la fattispecie contestata, essendo e rimanendo il denaro non versato nel patrimonio dell'imputato.
Di parere contrario il Procuratore generale che nel ricorso in Cassazione sottolinea come la condotta contestata - produzione all'INPS di documentazione ideologicamente falsa, apparentemente attestante l'esistenza del credito da compensare, credito corrispondente alte somme asseritamente erogate alla lavoratrice - integra comunque il delitto di truffa ai danni dell'ente previdenziale
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che "nel capo di imputazione la condotta contestata quale appropriazione indebita � descritta come omissione da parte del datore di lavoro del versamento ad un proprio dipendente di emolumenti per indennit� di malattia ed assegni per il nucleo familiare. Dunque, la modalit� della condotta � ritagliata nel rapporto tra l'imputato e la propria lavoratrice subordinata, mentre nessuna menzione � fatta di eventuali coinvolgimenti dell'Inps."
Correttamente - affermano i giudici di legittimit� - il Tribunale ha osservato che tale condotta di inadempimento contrattuale, consistendo semplicemente nel mancato pagamento, non pu� integrare il delitto di appropriazione indebita: giacch� il datore di lavoro si limita a non versare al lavoratore una somma di denaro che sarebbe dovuta, ma in nessun modo si appropria indebitamente di beni del lavoratore.
Nella condotta ascritta all'imputato - si legge nella parte motivata della sentenza - "neppure potrebbe eventualmente configurarsi il reato di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro, necessitando quantomeno a tal fine non la semplice contestazione che il datore di lavoro non versi quanto dovuto al lavoratore bens� la diversa e molto pi� articolata contestazione del fatto che il datore di lavoro trattenga le somme indebitamente portate a conguaglio in relazione a prestazioni di cui si � sostanzialmente riconosciuto debitore per conto dell'ente previdenziale e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e gi� fatte figurare come erogate al lavoratore".

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