Data: 09/10/2013 08:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - La presente pubblicazione ha il semplice intento di integrare quanto già pubblicato su questa rivista in merito alla questione decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21273 del 23 aprile 2013 depositata il 18 settembre 2013. Con tale sentenza, la Suprema Corte conferma, rigettando il ricorso, la Sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Minori, che disponeva la corresponsione del mantenimento della figlia minorenne, dell'80% delle spese straordinarie oltre alla retta mensile. La sentenza di secondo grado è stata impugnata in Cassazione per i seguenti motivi: 1) " per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 155 c.c., comma 4, come modificato dall'art. 1, comma 1, l. 54 del 2006, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, in relazione alla determinazione dell'assegno periodico da parte del giudice, il quale ai fini della sua quantificazione si sarebbe basato solo sulla presunta sproporzione del reddito tra i genitori affidatari, senza valutare gli altri criteri in particolare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita precedentemente goduto e le risorse economiche di entrambi i genitori; 2 ) per il vizio di motivazione con riferimento alla parte in cui la Corte territoriale, pur riconoscendo di dover tenere conto delle esigenze della minore nella determinazione dell'assegno, ha interamente basato la sua decisione sulla asserita sproporzione tra i redditi; 3) per il vizio di motivazione in relazione al1'aumento dell'assegno fondato esclusivamente sull'esistenza di una notevole capacità economica e patrimoniale di desunta da elementi diversi dal reddito formalmente dichiarato, che il giudice avrebbe disatteso senza procedere ad indagini fiscali; 4) ha censurato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere determinato l'assegno perequativo senza una valutazione effettiva delle esigenze della minore,qualificando il contributo come onnicomprensivo, nonostante la separata previsione di partecipazione nella misura dell'80°/o alle spese straordinarie destinate a soddisfare in concreto proprio quelle esigenze educative, sportive e di svago, ricondotte nell'ambito dell'ordinario mantenimento, con conseguente duplicazione del contributo; 5) per il vizio di motivazione, avendo il giudice confermato l'onere di contribuzione del ricorrente alle spese straordinarie per il mantenimento della minore nella misura dell'80%, omettendo di fornire sul punto alcuna giustificazione, sebbene fosse stato proposto reclamo incidentale anche in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, chiedendone una limitazione al 50 %; 6) per la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 155 c.c., comma 6, per avere la Corte disatteso e privato di valore la documentazione fiscale prodotta da , senza procedere alle indagini tributarie del caso." 

La Corte, ha deciso congiuntamente sul primo e il secondo motivo sostenendo che" sono manifestamente infondati, in quanto la Corte territoriale ha giudicato in modo del tutto coerente con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli art. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'art.30 Cost., e pure delI'art. 155 c.c. Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. n. 23630 del 2009, n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006)
I nn. 3 e 6, possono essere trattati congiuntamente - secondo la Corte, - " e risultano in parte inammissibili, poiché tendono unicamente, attraverso l' evocazione di un vizio motivazionale, a sollecitare una rivalutazione, finalizzata ad una diversa quantificazione della consistenza del patrimonio (ex multis Cass. 22909 del 2012, Cass. 7179 del 2010), e in parte infondati, atteso che la Corte d'Appello, con congrua e adeguata motivazione, non ha disatteso, considerandoli inattendibili, i redditi formalmente dichiarati dal ricorrente, ma, visti i redditi fiscali, ha esteso l'esame della capacità economica del genitore anche alle sue ulteriori disponibilità patrimoniali (beni immobili, partecipazioni societarie, amministratore di società), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, nel rispetto dei principi più volte enunciati da questa Corte (Cass. 9915 del 2007).
Infondata è altresì la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata disposizione delle indagini tributarie, posto che l'esercizio di tale potere appartiene alla sfera discrezionale del giudice, il quale,in deroga alle regole generali sull'onore della prova, può avvalersi della polizia tributaria d' ufficio o su istanza di parte (Cass. n. 2098 del 2011), e non risulta, allo stato degli atti né il ne fa men ione nel ricorso, che ci sia stata una richiesta di parte in tal senso. Il quarto motivo si palesa in parte inammissibile, atteso che la Corte d'Appello, come sottolineato nella disamina del primo motivo, ha tenuto nella dovuta considerazione le esigenze della bambina, giudicando in conformità all'indirizzo espresso da questa Corte, in base al quale il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto contenuto nell'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenz e dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, in quanto l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 27 maggio 2009, n. 23630; 8 novembre 1997, n. 11025; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974;Cass. 22 marz o 2005, n. 6197), e in parte infondato, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative (ad esempio acquisto di libri, di materiale da cancelleria) e di svago rientrano tra le spese straordinarie (Cass. n. 630 del 2009). 
Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando la statuizione relativa al contributo alle spese straordinarie esaurientemente e logicamente desumibile dalla complessiva motivazione relativa alla'ammontare dell'assegno." La Corte, respinge dunque il ricorso poichè " aderisce alla relazione rilevando in ordine alla memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. dal ricorrente che la richiesta audizione è inammissibile in sede di giudizio di legittimità; che l'art. 155 cod. civ. si applica indifferentemente ai figli legittimi e naturali; che il criterio di proporzionalità nella determinazione del contributo al mantenimento della minore è stato rispettato, mediante l'esauriente indicazione da un lato delle esigenze della minore e dall'altro delle buone condizioni economiche del ricorrente che non è necessaria l'analitica riproduzione di tutti i criteri di determinazione del contributo al mantenimento del minore, essendo sufficiente la selezione, adeguatamente motivata degli indici ritenuti rilevanti rispetto al caso di specie; che, infine, l'ammontare complessivo di tale contributo non appare "inconsueto" anche alla luce di una valutazione presuntiva delle esigenze medie di vita di un minore correlate al complessivo tenore di vita dei genitori."




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