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Data: 13/10/2013 11:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 22896 del 8 ottobre 2013. Le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'articolo 1126, codice civile, che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino che ne abbia l'uso esclusivo e di due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti. E' quanto si evince dalla sentenza 8 ottobre 2013, n. 22896, della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda una richiesta di ripristino al fine di eliminare i danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sottostante autorimessa sita a pianterreno dal terrazzo lastrico solare annesso all'appartamento di proprietà esclusiva del convenuto, a causa del dissesto della pavimentazione e dei discendenti del terrazzo stesso. Il Giudice di primo grado condannava il convenuto, mentre la Corte d'Appello ripartiva le spese tra le due parti in causa a norma dell'articolo 1126, codice civile, trattandosi di ipotesi diversa rispetto a quella prevista dal precedente articolo 1125. Tale norme prescrivono: Art.
1125. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. A parere della Suprema Corte le infiltrazioni causate dal dissesto della pavimentazione e dei discendenti devono ricondursi necessariamente e unicamente alla previsione del citato articolo 1126, codice civile. |
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