Data: 12/10/2013 09:30:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22965 del 9 ottobre 2013. Non � tenuto a risarcire l'azienda il dirigente che sbaglia strategia perdendo i benefici fiscali e acquistando macchinari difettosi. Infatti, il manager non pu� accollarsi il rischio d'impresa. In altri termini, niente ristoro se dimostra di aver agito con la normale diligenza. Inoltre, c'� la possibilit� di prorogare il contratto a termine. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza 9 ottobre 2013, n. 22965.

Nella specie, � stato respinto il ricorso principale di un manager che contestava il contratto a termine stipulato per ben due volte con l'azienda e quello incidentale dell'impresa con il quale venivano richiesti i danni per la scelta di alcune strategie. E' in ius receptum il carattere eminentemente fiduciario del vincolo obbligatorio che lega il dirigente al datore di lavoro, s� da farne il collaboratore pi� diretto nella gestione aziendale, carattere che ne condiziona naturalmente la disciplina giuridica, notevolmente differenziandola da quella comune. La disciplina restrittiva dei rapporti di lavoro a termine sottrae quella dei dirigenti alla proclamata regola comune del contratto a tempo indeterminato e al principio di tassativit� delle eccezioni, consentendo in via altrettanto generale, anche se circoscritta alla categoria, la stipulazione dei contratti a termine. La disciplina di riferimento � il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha riformato la disciplina del contratto a termine, abrogando espressamente la legge 18 aprile 1962, n. 30, che a sua volta aveva abrogato l'articolo 2097, codice civile. La disposizione dell'articolo 2, legge 230/1962 che consente solo in casi eccezionali ed entro dati limiti la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non trova applicazione per i contratti a termine stipulati con dirigenti tecnici o amministrativi.


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