Data: 12/10/2013 11:00:00 - Autore: A.V.
di Luigi Papalia - Profondamente inciso negli ultimi due anni da una serie di importanti interventi normativi, l'istituto della Società a responsabilità limitata ha dei connotati oggi che risultano profondamente stravolti, tanto da richiedere un urgente approfondimento da parte degli studiosi e degli operatore giuridici del settore per le notevoli implicazioni pratiche che ne derivano.

Va ricordato, in primo luogo, come sotto il Governo Monti, con d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, il legislatore avesse voluto affiancare al modello tipico di s.r.l. descritto dall'art. 2463 del codice civile un nuovo modello societario, quello della s.r.l. semplificata, caratterizzato da una serie di agevolazioni (come la impossibiltà per il notaio di richiedere onorari in sede di costituzione), destinato soltanto alle persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età, con un capitale inferiore al capitale minimo richiesto per la s.r.l. ordinaria dall'art. 2463 (10.000,00 euro) e pari ad almeno un euro, ed il cui statuto doveva essere conforme al modello standard previsto poi con Decreto Min. Giustizia 23 giugno 2012 n. 138.


In altri termini, il legislatore, accanto all'istituto tipico della società a responsabilità limitata, aveva introdotto un modello che si discostava per larghi tratti da quello tipico di cui all'art. 2463: si era data vita ad una società del tutto distinta dalle altre, caratterizzata, pur nell'ambito delle società di capitali, da aspetti personalistici (la necessità che ne facessero parte solo persone fisiche, correlata al requisito di età) e soprattutto dalla configurazione della stessa come società destinata esclusivamente ad under35enni (il che aveva pure comportato la necessità – prevista pure dall'art. 2463 bis originariamente – del divieto di cessione delle quote a soggetti aventi più di 35 anni).


Il legislatore, inoltre, sempre sotto il Governo Monti, aveva pure voluto, al di fuori stavolta del corpo codicistico civile, con l'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, prevedere quella che fu considerata (anche) una naturale evoluzione della s.r.l. semplificata: la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Difatti, la nuova figura era riservata a chi avesse compiuto i 35 anni di età ma volesse costituirla con un capitale ridotto (pari ad almeno un euro ed inferiore sempre a diecimila euro). In tal caso non doveva adottarsi il modello standard previsto per la s.r.l. semplificata.


Tali importanti innovazioni sono state tuttavia riviste, modificate ed in parte eliminate, sotto l'attuale Governo Letta: il legislatore, inoltre, ha posto mano agli artt. 2463 e 2464, relativi alla s.r.l. ordinaria.

Infatti con il recente d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99 si è voluto:

  • eliminare la appena nata s.r.l. a capitale ridotto (sancendo contemporaneamente che le s.r.l. a capitale ridotto esistenti  vengano qualificate come società a responsabilità limitata semplificata);

  • modificare la s.r.l. semplificata eliminando il limite di età (ora possono accedere all'istituto della s.r.l. semplificata anche soggetti aventi più di 35 anni), e tutti i limiti in qualche modo connessi (come il divieto di cessione di quote a soci non aventi i requisiti di età) ovvero il limite della appartenenza societaria degli amministratori, oggi non più necessaria, e confermando altresì determinati obblighi (l'obbligo del versamento dei conferimenti in danaro e per intero nelle mani degli amministratori, la redazione dello statuto sulla base del modello standard di cui si è detto sopra), con l'ulteriore previsione della inderogabilità delle clausole, mantenendo la previsione delle agevolazioni economiche (l'esenzione da onorari notarili e l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria di atto costitutivo ed iscrizione nel registro delle imprese), nonché quella del capitale sociale (inferiore a 10.000,00 euro e pari ad almeno un euro);

  • modificare anche la s.r.l. ordinaria.

Prima di esaminare quest'ultimo punto, va dunque considerato come il legislatore oggi consenta di costituire s.r.l. semplificate che si caratterizzano unicamente per un capitale pari ad almeno un euro ed inferiore ad euro 10.000,00, il cui statuto deve inderogabilmente essere conforme al modello standard ministeriale, i cui soci sono persone fisiche, con conferimenti versati per intero e per denaro nelle mani degli amministratori (oggi anche esterni), e agevolate fiscalmente: è scomparso ogni riferimento all'età minima prevista per esserne soci di tal che è stata soppressa anche la figura di società a capitale ridotto, intesa da molti come naturale evoluzione della s.r.l. semplificata.

Il legislatore ha quindi operato una certa modifica pure della disciplina della fase costitutiva delle s.r.l. ordinarie: infatti, all'art. 2463 si sono aggiunti due commi, con cui si sono introdotte previsioni in qualche mode analoghe a quelle della s.r.l. semplificata.

In particolare, col comma 4 dell'art. 2463 si è previsto che “l'ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro”, ma in tal caso i conferimenti vanno versati in denaro e per intero agli amministratori; quindi col comma 5 della medesima disposizione si è prevista la necessità di dedurre una somma dagli utili netti, pari ad un quinto degli stessi, volta a formare la riserva di cui all'art. 2430, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può inoltre essere utilizzata solo per imputazione a capitale e copertura di perdite e va reintegrata nel caso diminuisca per qualsiasi ragione.

Dunque anche la s.r.l. ordinaria può avere un capitale inferiore a diecimila euro e si è prevista la necessità di una riserva legale.

Infine, all'art. 2464 si è posto mano prevedendo che il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro e del loro intero soprapprezzo o nel caso di costituzione per atto unilaterale, del loro intero ammontare, non avvenga più presso una banca ma direttamente all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo: i mezzi di pagamento devono poi essere indicati nell'atto stesso.

Luigi Papalia E-mail: avvluigipapalia@gmail.com

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