Data: 13/10/2013 11:30:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni

Prima di focalizzare l'attenzione sulla recente pronuncia della Cassazione, esaminiamo, seppur brevemente, il reato di ingiuria.

L'ingiuria � un delitto contro la persona e tutela l'onore. Il delitto di ingiuria � previsto dall'articolo 594 codice penale che, cos�, recita: 

�Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente � punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena � della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di pi� persone�.

Nell'ipotesi in cui l'ingiuria ha finalit� di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso l'art. 3 - Legge 205 del 1993 - prevede una ulteriore circostanza aggravante. Ci� si verifica quando il comportamento di disprezzo, o meglio, offensivo deriva da un consapevole e percepibile sentimento di odio o di discriminazione fondato sulla razza, sull'origine etnica o sul colore, ossia quale disprezzo idoneo ad originare un concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Il soggetto attivo del reato de quo pu� essere chiunque, trattandosi di reato comune che pu� essere commesso contro qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualifiche e condizioni soggettive possedute.
La condotta incriminata consiste nell'offesa all'onore e al decoro della persona, ovvero in una manifestazione di disprezzo.

Il comportamento offensivo deve essere posto in essere in presenza del soggetto passivo. Si noti bene che � proprio la presenza della persona offesa a distinguere il reato di ingiuria da quello di diffamazione.
E' bene evidenziare, a questo punto, che secondo un certo orientamento, perch� possa dirsi configurato il reato di ingiuria, non � necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive sono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca. Ci� perch� la ratio della tutela penalistica va intesa latu sensu, id est nel valore della dignit� umana in quanto tale; pertanto, appare irragionevole escludere dall'ambito di tutela i soggetti incapaci.
L'ingiuria costituisce un reato a forma libera, vale a dire pu� essere commesso con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo. Potr� trattarsi, come il pi� delle volte accade, di ingiuria verbale, commessa con l'uso della parola, ma non � da escludere che l'offesa possa essere manifestata anche mediante scritti, disegni o immagini. Anche altri comportamenti possono ricondursi alla fattispecie in esame, si pensi allo sputo... La Suprema Corte, con specifico riferimento alla manifestazione di disprezzo: lo sputo, ha stabilito che: �Lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l'individuo nei cui confronti � diretto, n� ha rilevanza che lo sputo sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto� (Cass. Pen. sez. V 30 novembre 1988-4 aprile 1990, n. 4845, CP 91, 1368).

Quanto all'elemento soggettivo perch� possa configurarsi la fattispecie delittuosa in esame non � richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma � sufficiente il dolo generico, in quanto basta che il soggetto attivo, con coscienza e volont�, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive.
Quanto agli aspetti processuali l'autorit� giudiziaria competente � il Giudice di Pace avente sede nel luogo ove � commesso il fatto di reato (locus commissi delicti).
Il reato di ingiuria � perseguibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela � di tre mesi, che decorrono dal giorno in cui si ha avuto notizia del fatto che costituisce reato, id est dal momento in cui il titolare del diritto tutelato � persona offesa- ha conoscenza certa di tutti gli elementi che consentono di accertare l'esistenza del reato.

La querela va sottoscritta e depositata o alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica.
Chi scrive consiglia, in questi casi, di rivolgersi ad un buon avvocato penalista, ci� al fine di ricevere delucidazioni sul caso concreto e compiere tutto l'iter che il legale, eventualmente, ritenesse necessario.
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 37301 del 11.09.2013 - ha stabilito che integra il reato di ingiuria anche il comportamento della parte che si rivolga all'avvocato che la sta esaminando, nel corso di un dibattimento penale, con l'espressione �non voglio parlare con questo tizio qua�.
Secondo la Cassazione l'espressione utilizzata � idonea ad offendere la dignit� personale del professionista.
I Giudici di Piazza Cavour sono giunti a tale decisione argomentando che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, perch� sussista il reato di ingiuria la valutazione offensiva delle espressioni utilizzate va effettuata non solo tenendo conto dei rapporti tra le parti e della sede in cui esse sono pronunciate, ma, ancor pi�, per il fatto che tali espressioni, secondo il comune sentire, sono da ritenersi offensive dell'onore e del decoro della persona.
L'avvocato nell'esercizio della sua professione non �, dunque, un tizio qualunque!
Con tale sentenza � stato ancora una volta ribadito il principio secondo cui il rispetto � dovuto a chiunque indipendentemente dal contesto personale, sociale o professionale. Ci�, anche, al fine di garantire il rispetto del principio dettato dall'art. 3 comma 1 della nostra Carta Costituzionale: " Tutti i cittadini hanno pari dignit� sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".


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