Data: 15/10/2013 10:30:00 - Autore: Temistocle Marasco
di Temistocle Marasco - La lentezza nell'attivit� lavorativa e l'insubordinazione legittimano il licenziamento del lavoratore: tale comportamento, infatti, interrompe il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza [1].
La Suprema Corte ha cos� ritenuto legittima la cessazione del rapporto di lavoro, dovuta alle manchevolezze del lavoratore, alla scarsa efficienza e affidabilit�, in quanto idonei a compromettere il rapporto fiduciario tra le parti. Nel caso di specie, l'attivit� del dipendente era caratterizzata dalla lentezza nell'assolvere i compiti assegnatigli, frequenti irreperibilit�, rifiuto di usare il computer, incapacit� di lavorare in gruppo, inosservanza della sanzioni disciplinari ricevute.
Si � sempre discusso sulla legittimit� del licenziamento per scarso rendimento, in quanto non sempre � facile stabilire se la insufficiente produttivit� del dipendente sia dovuta alla mancanza di impegno oppure a fattori contingenti, che vanno al di l� delle singole capacit�.
In linea generale, ciascuna prestazione lavorativa deve essere eseguita con la professionalit� e la diligenza richieste dal tipo di attivit� svolta. Per dimostrare le manchevolezze del dipendente, � necessario individuare dei parametri in merito alla prestazione che il datore di lavoro pu� legittimamente esigere. Ci� � possibile tramite l'analisi delle prestazioni medie dei lavoratori adibiti alle medesime mansioni [2]: attraverso questa valutazione, si pu� dimostrare, in via presuntiva, la negligenza del lavoratore, risultante dalla sproporzione tra gli obiettivi fissati nei programmi di produzione e quelli effettivamente raggiunti.
Temistocle Marasco
[1] Cass. Sent. n. 23172 dell'11.10.2013.
[2] Cass. Sent. n. 6747 del 3.05.2003.
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