Data: 20/02/2004 - Autore: Roberto Cataldi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 17198/03), chiamata a decidere sullo stato di adottabilità di un minorenne figlio di genitori tossicodipendenti, ha affermato che "lo stato di abbandono sussiste non solo nell'ipotesi in cui la famiglia naturale non voglia o non possa occuparsi del minore, ma anche ogniqualvolta il minore non possa ricevere quel minimo di cure morali e materiali necessarie per il suo sviluppo armonico e sereno". Di conseguenza, l'adozione non può essere disposta quando, nonostante la famiglia d'origine sia problematica, il minore non corra rischio di danno morale o materiale. Più precisamente, i Giudici del Palazzaccio hanno chiarito che il discrimine fra il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale e l'interruzione di tali rapporti, con conseguente adozione del minore, è dato dal danno reale o potenziale che lo stesso subisca o possa subire continuando a vivere nella famiglia d'origine. Solo quando il danno è verosimile può essere disposta l'adozione del minore.
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