Data: 24/10/2013 11:00:00 - Autore: Filippo Lombardi
di Filippo Lombardi

PREMESSA

Il presente articolo si pone come fine quello di enucleare le questioni problematiche relative alla fattispecie particolare di “furto al supermercato”, in quanto oggetto di dispute dottrinali ed interventi giurisprudenziali recenti, e di fornire delle indicazioni in merito alla risoluzione delle stesse.

La tematica è tristemente attuale, in particolar modo se si considera il crescendo dei casi di furto nei supermercati e nei centri commerciali derivanti dallo stato di indigenza conseguente alla crisi economica.

L'articolo tralascerà volutamente l'analisi dello stato di necessità (art. 54 c.p.) e del furto in stato di bisogno grave ed urgente (art. 626 co. 1, n. 2, cod. pen.) - improntandosi piuttosto su questioni di tipo strutturale, strettamente attinenti alla configurazione dogmatica della fattispecie di reato.

 

1. Il momento consumativo del furto al supermercato.

Il caso concerne il soggetto agente che, all'interno del supermercato o dell'esercizio commerciale lato sensu, prelevando la merce dall'apposito scaffale self-service, la occulti su di sé.

Ci si chiede, rispetto alla fattispecie così delineata, se la condotta dell'agente (rectius: l'occultamento della res) configuri l'ipotesi di furto consumato o arretri allo stadio di tentativo; altresì, nel caso in cui prevalga la seconda soluzione, ci si interroga circa l'idoneità del tentativo stesso.

Per quanto qui di interesse, devono essere preliminarmente ribaditi alcuni punti fermi in tema di furto.

Il bene giuridico protetto dal reato de quo è ogni situazione giuridica soggettiva o posizione di fatto a contenuto patrimoniale che consenta al relativo titolare di instaurare una relazione funzionale con la res sulla quale essa si innesta. Lo stesso concetto di “detenzione”, nel furto, assume tale significato: potere, derivante dalla titolarità di un diritto formalmente riconosciuto o da una situazione di fatto comunque tutelata, che consente al detentore di costituire un legame funzionale ad libitum con la cosa detenuta.  

Il momento consumativo del furto è dato dalla fase successiva alla sottrazione, vale a dire l'impossessamento. Mentre la prima fase può essere tradotta come “fuoriuscita del bene” dalla sfera di signoria del legittimo detentore, la seconda fase consiste nell'entrata del bene stesso nella sfera di dominio del reo.

Si assiste dunque ad una sequela di questo tipo: detenzione della cosa da parte della vittima, sottrazione della cosa da parte del reo, impossessamento della cosa da parte del reo.

Ci si deve chiedere se un soggetto, il quale prelevi la merce dallo scaffale del supermercato e la occulti su di sé, stia consumando il delitto di furto; e ciò, a sua volta, comporta la necessità di interrogarsi se (più a monte) la condotta di occultamento configuri automaticamente l'impossessamento.

Chi scrive si allinea con l'orientamento incline a conferire risposta negativa, sulla base di una lettura restrittiva del concetto di “impossessamento”. Pur volendo considerare che la condotta riesca ad azzerare o quantomeno limitare il controllo visivo della cosa da parte del detentore della stessa, non può asserirsi che tale fatto sia immediatamente traducibile nei termini dell'impossessamento, posto che lo stesso viene inteso, secondo quanto anticipato, come momento costitutivo di un “dominio” sulla cosa da parte del reo.

Non è possibile definire una particolare situazione fattuale “dominio” o “signoria”, laddove il soggetto che abbia occultato il bene non possa in concreto esercitare altri poteri sulla cosa, diversi dal mero mantenimento dello stato di occultamento.

Ciò che si sta implicitamente cercando di dire è che un furto può dirsi consumato qualora si verifichi la concretizzazione del fenomeno circolare “detenzione - sottrazione - impossessamento - detenzione”.

Lo stadio finale di tipo detentivo, a ben vedere, non è un quid pluris rispetto all'impossessamento (altrimenti verrebbe snaturata la struttura del reato), rappresentando invece la “chiave di lettura” dello stesso. Se la detenzione è il potere di stabilire un rapporto funzionale ad libitum con la cosa, l'impossessamento non è tale finché non raggiunga l'estensione e i significati della detenzione stessa.

E' azzardato ritenere che l'occultamento consenta l'emersione, in capo all'agente, dei poteri del detentore, configurandosi tali facoltà solo quando il reo sia “a debita distanza” dal luogo del furto, dove quest'ultima locuzione vuol significare che il soggetto sia passato attraverso tutti i luoghi di possibile controllo ed abbia guadagnato un'autonomia che lo abiliti a comportarsi uti dominus nei confronti del bene.

Per i motivi suddetti, si ritiene che la condotta dell'agente il quale prelevi la merce dallo scaffale del supermercato e la occulti su di sé dia origine ad un impossessamento in fieri, cioè destinato a completarsi solo con l'uscita dal supermercato. Tesi giurisprudenziali e dottrinali anche molto recenti (si veda Cass. pen. 8445/2013 e Cass. pen. 23020/2008) militano in tal senso, pur residuando parte degli interpreti inclini a riconoscere il momento consumativo nell'occultamento (come, ad esempio, Cass. pen. 30283/2012).

Risulta chiaro quindi che, non potendosi porre questioni problematiche in tema di consumazione del furto laddove il soggetto sia fuoriuscito dai confini dell'esercizio commerciale, resta invece da analizzare la questione del tentativo punibile (evidentemente, qualora si aderisca alla tesi ora sostenuta).

In altri termini, nel caso in cui l'agente, occultando la merce e avanzando fino alla soglia della “guadagnata libertà”, venga bloccato da un fattore indipendente dalla propria volontà (normalmente: i controlli di sicurezza), e non riesca perciò a completare la fase stessa dell'impossessamento ai fini di profitto, si configura il tentativo, non essendo possibile identificare il fatto come reato consumato, per i motivi prima delineati.

 

2. Tentativo idoneo, inidoneo e (reato) impossibile. La rilevanza dei sistemi di controllo.

La seconda fase del nostro ragionamento è volta a comprendere se tale tentativo possa essere indicato come idoneo o non idoneo e, nel caso in cui ci si assesti sulla inidoneità, ad affrontare la possibilità di etichettare quest'ultima come fonte di un reato impossibile.

In realtà, non è possibile una risposta univoca.

L'idoneità del tentativo è misurata attraverso un giudizio di prognosi postuma a base parziale: il giudice, ponendosi con la mente nel momento della condotta del reo, deve comprendere se, alla luce delle conoscenze effettive o possibili di quest'ultimo, il raggiungimento dell'obiettivo (lesione del bene giuridico di riferimento) fosse altamente probabile (e non meramente “non impossibile”).

Qualora si possa dire che il grado probabilistico di riuscita degradi alla mera possibilità, il tentativo verrà definito non idoneo.

La inidoneità del tentativo, onde evitare di cadere in antiche tesi superate, non vuol dire automaticamente “reato impossibile”. L'impossibilità si verifica, secondo Giurisprudenza oramai costante, nel caso in cui l'inidoneità della condotta a perseguire l'evento si palesi in maniera assoluta, intrinseca, originaria, nel senso che l'evento non possa scaturire nemmeno fortuitamente o “rocambolescamente” dall'azione dell'agente (si può dire, in altri termini, che la probabilità di cagionare l'evento vietato dalla norma si attesti sullo 0%).

Può quindi tentarsi un'esemplificazione delle situazioni possibili, cercando al contempo di “incasellare” ogni situazione negli anzidetti significati giuridici in tema di tentativo e di reato impossibile. I casi di seguito enucleati offrono soluzioni “tendenziali” e devono concretamente essere valutati dal giudice, il quale deve comprendere se la sussistenza di altre circostanze fattuali e/o conoscenze dell'agente conduca dal punto di vista ermeneutico ad abbracciare lidi interpretativi divergenti.

Il primo caso è quello dell'occultamento in un supermercato in cui sia assente ogni possibile tipologia di sistema anti-taccheggio. In questa ipotesi, l'occultamento darà origine al tentativo altamente idoneo e quindi punibile, poiché può dirsi che il soggetto agente avrebbe con altissima probabilità consumato il reato senza l'intervento del fattore indipendente dalla sua volontà, il quale ha, per contro, bloccato la condotta.

Il secondo caso è quello dell'esercizio commerciale provvisto di un solo sistema di controllo (es. sistema elettronico anti-taccheggio). La fattispecie si pone al confine tra alta probabilità di riuscita e mera possibilità - dunque tra tentativo punibile e tentativo inidoneo - ma difficilmente rientrante nell'ipotesi di reato impossibile.

Il terzo caso è quello dell'esercizio commerciale provvisto di più sistemi protettivi (es. sistemi elettronici anti-taccheggio e personale di sicurezza). In questo caso, in linea di massima, la fattispecie trova una propria collocazione al confine tra tentativo inidoneo e reato impossibile.

Il quarto caso è quello dell'occultamento “grossolano”, in cui, cioè, è la stessa condotta volta ad occultare che si palesa come malriuscita. In questi casi, quindi, la fattispecie dovrebbe poter essere annoverata tra i casi non problematici di reato impossibile. Più precisamente, il mal riuscito occultamento risulta essere atto dotato di inidoneità intrinseca che lascia operare l'art. 49 cit.; ciò non toglie che l'agente possa commettere successivi atti capaci di “rigenerare” l'idoneità del tentativo.

Volendo sintetizzare, possono ammettersi due casi “estremi” e altri casi mediani. I due casi non problematici sono quelli dell'occultamento nell'esercizio commerciale sprovvisto in assoluto di controlli, che darà origine al tentativo certamente punibile, e quello dell'occultamento grossolano, cioè rilevabile ictu oculi, nel quale caso, evitando di “scomodare” ragionamenti già a monte sulla univocità degli atti (la quale, mancando, potrebbe essere la chiave di lettura della “grossolanità”), si propenderà per il reato impossibile.

Tra i due casi estremi si colloca un “limbo casistico” che deve essere valutato in base al quantum e all'efficienza del controllo: minori siano questi caratteri e più si approderà nel terreno del tentativo, maggiori essi siano e, più credibilmente, ci ritroveremo nell'alveo operativo dell'articolo 49 c.p.

Si rammenti, infine, che le Sezioni Unite (sentenza n. 40354/2013) hanno recentemente escluso l'applicabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento al mero occultamento della cosa sulla propria persona, in quanto la condotta indicata non riesce a porsi come astuto accorgimento dotato di insidiosità e capacità di superare le barriere protettive poste in essere dal legittimo detentore del bene, atteggiandosi più come modo “routinario”, banale, non sofisticato di commettere il reato (per approfondimenti, si rinvia alla più completa ed autorevole esposizione di G. ROMEO, “Le Sezioni Unite sull'aggravante del mezzo fraudolento nel furto in supermercato”, in Dir. Pen. Cont., 3 ottobre 2013). 


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