Data: 28/10/2013 09:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 23919 del 22 ottobre 2013. Non va risarcito il motociclista che ha subìto danni in seguito a un sinistro stradale a causa di una buca sul manto stradale coperta da un foglio di giornale. In tema di danno da insidia stradale la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo conducente nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 22 ottobre 2013, n. 23919.

Nel caso di specie, il ragazzo che era alla guida del motorino conosceva bene i luoghi in cui al momento dell'incidente si trovava transitare ed era corrente del fatto che quella strada fosse piena di buche ed è proprio per questo che avrebbe dovuto tenere un comportamento di guida atto ad evitare ogni pericolo.

E' giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire con il contesto dato talchè una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051, codice civile, atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.



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