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Data: 28/10/2013 10:30:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24035 del 23 ottobre 2013. Non sussiste il danno da demansionamento nel caso in cui vengano conferite nuove e non inferiori mansioni anche se si tratta di un incarico dirigenziale nell'ambito pubblico, per di più giunto a scadenza. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica, solo per effetto del conferimento a termine di un incarico dirigenziale, cosicché, alla scadenza dello stesso, può essere destinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti e criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 23 ottobre 2013, n. 24035. Il caso di specie riguarda la sottrazione delle mansioni di Comandante di un Corpo di Polizia Municipale, inquadrato nella categoria dirigenziale, sostituite con quelle afferenti un nuovo incarico di studio e ricerca nell'ambito di competenza del settore sviluppo economico, e, nello specifico, della pianificazione delle attività relative alle pubbliche affissioni e al settore pubblicitario, dell'impostazione e del coordinamento di alcune grandi manifestazioni e dello studio del controllo sulle attività della distribuzione commerciale in relazione alle regole di trasparenza del mercato. La Corte d'Appello rilevava che non si trattava di una ipotesi di rimozione dall'incarico, bensì il mancato conferimento, o rinnovo, di un incarico, onde non era ammissibile la tutela di un diritto, rientrando il mancato rinnovo nelle prerogative datoriali. Come osservato dalla Suprema Corte, in tema di incarichi dirigenziali, la disciplina del lavoro pubblico non è compatibile con il precetto dettato dall'articolo 2103, codice civile, sia nella parte in cui attribuisce la prestatore di lavoro il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, sia in quella che impedisce la destinazione a compiti non equivalenti agli ultimi espletati e vieta in ogni caso diminuzioni della retribuzione. |
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