Data: 28/10/2013 11:20:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli

- La madre separata non può trasferirsi arbitrariamente in un'altra città portando con se i figli (Cassazione sentenza n. 43292 del 23.10.2013).

La frattura relazionale che si determina tra i coniugi, con la separazione, spesso da vita ad atteggiamenti genitoriali sbagliati soprattutto quando si prendono decisioni unilaterali in merito alla vita dei figli senza interpellare l' ex.
E' giusto ricordare che la Legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l'affido condiviso, prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali inoltre dovranno concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli.

Dunque, proprio in merito a ciò va detto che una madre che arbitrariamente decide di trasferirsi con il figlio in un'altra città senza interpellare il padre pone in essere un illecito perché viola le disposizioni previste dal giudice della separazione; lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 43292/2013.

Il caso in oggetto riguarda la madre separata di una bambina di otto mesi che si trasferisce in Sicilia in cerca di un lavoro mentre un provvedimento del tribunale di Trento aveva collocato la minore presso l'ex abitazione coniugale a Capriana (Tn) stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre.
Dunque, secondo la Suprema corte "l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione' delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo".

In buona sostanza, il genitore che vuole trasferirsi in un' altra città con il figlio deve ottenere il previo consenso dell'altro coniuge oppure deve avere l'autorizzazione del giudice.
Se, invece, trasferisce la propria residenza senza comunicarla all'altro coniuge può subire una sanzione (ex art. 709-ter cod. proc. Civ.) da parte del giudice (possibile inversione dell'affidamento o collocamento della prole) e/o addirittura il decadimento della potestà.

Va, altresì, rilevato che : il genitore affidatario dei figli che prende decisioni arbitrarie senza consultare l' ex coniuge viola i principi basilari dell'affidamento condiviso secondo cui è dovere dei genitori assumere le decisioni fondamentali per la prole in modo congiunto garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi le figure genitoriali .
Inoltre,il genitore che prende queste decisioni autonomamente dimostra un comportamento irresponsabile ed incompatibile con il ruolo di collocatario della prole.
Infine, il giudice nella scelta del genitore collocatario della prole, deve valutare se lo stesso sia in grado di non mettere in atto rivendicazioni nei confronti dell'altro e di conservarne l'immagine positiva agli occhi del minore, garantendo nei fatti le frequentazioni tra i due.

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