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Data: 30/10/2013 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternic� Dott.Roberto Paternic�. Alcuni aspetti dell'art.1910 del codice civile sono lasciati all'interpretazione di dottrina e giurisprudenza e mai precisati nel contenuto della norma, lasciando cos�, l'assicurato e l'assicuratore in balia della volatilit� degli orientamenti nel silenzio normativo. I punti in discussione:
L'onere della prova. Per il primo punto, con l'art.1910 C.C., si prevede che �Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi� assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore� e che per il combinato disposto del primo e terzo comma di detto articolo, l'assicurato deve adempiere a tale obbligo, verso gli assicuratori, in due distinti momenti e cio� alla stipula del contratto ed alla denuncia del sinistro. Dott.Roberto Paternico' |
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