Data: 30/10/2013 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò

Dott.Roberto Paternicò. Alcuni aspetti dell'art.1910 del codice civile sono lasciati all'interpretazione di dottrina e giurisprudenza e mai precisati nel contenuto della norma, lasciando così, l'assicurato e l'assicuratore in balia della volatilità degli orientamenti nel silenzio normativo. 

I punti in discussione:

  • la specifica dell'onere della prova;

  • la modulazione della non applicabilità del principio indennitario connesso al valore dell'essere umano per le coperture infortuni;

  • l'ampliamento della facoltà tecnica-assicurativa verso forme di garanzia sussidiarie e/o complementari.


L'onere della prova. Per il primo punto, con l'art.1910 C.C., si prevede che Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore” e che per il combinato disposto del primo e terzo comma di detto articolo, l'assicurato deve adempiere a tale obbligo, verso gli assicuratori, in due distinti momenti e cioè alla stipula del contratto ed alla denuncia del sinistro. 

 

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Rubrica Diritto ed Economia



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