Data: 30/10/2013 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternic�

Dott.Roberto Paternic�. Alcuni aspetti dell'art.1910 del codice civile sono lasciati all'interpretazione di dottrina e giurisprudenza e mai precisati nel contenuto della norma, lasciando cos�, l'assicurato e l'assicuratore in balia della volatilit� degli orientamenti nel silenzio normativo. 

I punti in discussione:

  • la specifica dell'onere della prova;

  • la modulazione della non applicabilit� del principio indennitario connesso al valore dell'essere umano per le coperture infortuni;

  • l'ampliamento della facolt� tecnica-assicurativa verso forme di garanzia sussidiarie e/o complementari.


L'onere della prova. Per il primo punto, con l'art.1910 C.C., si prevede che Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi� assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore� e che per il combinato disposto del primo e terzo comma di detto articolo, l'assicurato deve adempiere a tale obbligo, verso gli assicuratori, in due distinti momenti e cio� alla stipula del contratto ed alla denuncia del sinistro. 

 

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Rubrica Diritto ed Economia



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