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Data: 15/01/2004 - Autore: Media Italia Con D.M. 22 ottobre 2003 il Ministro della giustizia ha approvato i criteri e le modalità di decisione sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione e comunicazioni al concessionario ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. n. 115 del 2002 testo unico in materia dispese di giustizia. In caso di impugnazione del ruolo, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestamente infondati, il debitore può richiedere la sospensione amministrativa della riscossione all'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione. Sulla domanda di sospensione decide il funzionario addetto all'ufficio nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione, con provvedimento motivato. (Ministero della giustizia, D.M. 22/10/2003, G.U. 13/01/2004, 9) (News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it) |
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