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Data: 31/10/2013 09:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Ma non c'è sesso e non c'è amore, ne' tenerezza nel tuo cuore ...... "Ricordati di me" è un famoso brano di Antonello Venditti che potrebbe fare da colonna sonora alla vita matrimoniale di molti coniugi che, purtroppo, dopo un po' di anni di convivenza registrano l'affievolirsi dell'amore e, soprattutto, del calo del desiderio. Secondo le ultime statistiche, il calo colpisce circa il 34% delle donne e il 16% degli uomini.
E' necessario distinguere tra calo del desiderio determinato da motivi di disaffezione e trascuratezza verso il partner e calo della libido causato invece da "cause organiche", per le quali non può ravvisarsi alcuna responsabilità del coniuge.Le possibili cause organiche sono: 1. Alterazione e/o patologie ipotalamo-ipofisarie ad etiologia tumorale, degenerativa, flogistica, traumatica ed automimmune; 2.Malattie gonadiche primitive maschili e femminili ipofisarie ad etiologia tumorale, degenerativa, flogistica, traumatica ed autoimmune; 3. Cause endocrine extra-gonadiche maschili e femminili; 4. Patologie sistemiche; 5.Diabete mellito; 6.Disordini neurologici; 7. Disturbi indotti dall'assunzione di alcune categorie di farmaci o da alcolici. Sul delicato argomento si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 19112/2012 che ha stabilito che : "il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale". Il caso in oggetto riguarda i coniugi L.C. e M.T.; la moglie, dopo la nascita della figlia, si rifiutava di avere rapporti sessuali col marito e quest'ultimo aveva trascorso i sette anni successivi a dormire in una stanza separata. Il Tribunale di Firenze, dichiarando la separazione tra gli stessi, affidava alla madre la figlia minorenne, sospendendo le visite e le comunicazioni da parte del padre fino alla definizione del procedimento penale a suo carico. Rigettava la domanda di addebito proposta dal C., assegnava la casa coniugale all'attrice con tutti gli arredi; poneva a carico del convenuto un assegno mensile di € 230,00 in favore della figlia, con adeguamento automatico, oltre al 50% delle spese straordinarie; condannava il C. alle spese di causa. La Corte territoriale accoglieva l'appello proposto dal C., in relazione al diniego di addebito della separazione alla moglie, perché la richiesta di addebito si fondava sulla circostanza che per sette lunghi anni, a partire dalla nascita della bambina, la moglie aveva rifiutato qualsiasi rapporto sessuale costringendo il marito a trasferirsi in una stanzetta separata,inoltre, negli ultimi due anni la moglie aveva anche trascurato la gestione e la pulizia della casa. La Corte d'Appello precisava che il rifiuto del sesso,protratto nel tempo, si trasforma in rifiuto della persona in toto e costituisce anche una grave offesa personale al coniuge. Inoltre, si precisava che il marito, di fronte all'atteggiamento di diniego della moglie, si era anche attivato per la risoluzione del problema invitando la moglie a rivolgersi ad uno specialista per ottenere un sostegno psicologico. In definitiva, la Suprema Corte bocciava il ricorso della moglie (condannandola anche al pagamento delle spese del marito per un totale di 1000 euro) sulla scorta del fatto che : "la sedatio concupiscentiae" (cioè l'appagamento sessuale) non è l'unico scopo del matrimonio ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito costituisce causa di addebito della separazione, perché un tale atteggiamento provoca umiliazione e offesa della dignità del coniuge. https://www.facebook.com/pages/Il-Diavolo-veste-toga/106989379386241
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