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Data: 31/10/2013 12:00:00 - Autore: Sabrina Caporale SI DELLA CASSAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA RISACIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE CONSEGUENTE A SINISTRO STRADALE. «Deve negarsi che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale (…); l'obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce, perché altro è la natura strettamente personale dell'interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (…); il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell'ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica, in un diritto patrimoniale sulla somma […] ». Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 52 del 3 ottobre 2013; provvedimento col quale nega e rigetta i motivi di doglianza e le richieste proposte dalla ricorrente circa l'opportunità di cassare la sentenza del giudice di merito che “erroneamente aveva dichiarato cedibile il credito derivante da risarcimento del danno non patrimoniale – morale e biologico – in caso di sinistro stradale”. In passato la Cassazione aveva già più volte riconosciuto la possibilità, per i danneggiati in occasione di sinistro stradale, di cedere il relativo credito al risarcimento del danno patrimoniale:“il credito derivante da risarcimento di un sinistro stradale, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi, può essere ceduto a un terzo, che risulta legittimato ad agire, al posto del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni”. (Cass., Sez. III, 10/01/2012, n. 52). Ora, che si ammettesse la libertà di cessione del credito derivante da risarcimento del danno patrimoniale sia pure esso un credito futuro, sperato ed incerto (perché non ancora accertata la responsabilità del debitore in relazione all'imputato del sinistro) nulla questio; ma che addirittura si arrivasse a riconoscere la cessione del credito da risarcimento del danno non patrimoniale, morale e/o biologico; del danno, cioè, derivante dalla lesione di diritti personali, assoluti, indisponibili e imprescrittibili così come garantiti dalla nostra Costituzione (art. 2,3,4 e 32) quali il diritto alla salute, integrità fisica, vita etc., era ancora ben lontano dall'immaginazione. Il credito derivante dal risarcimento di un sinistro stradale, non trattandosi di un diritto strettamente personale (…) può essere ceduto ad un terzo (…). Ebbene se discrimine è il legame ai diritti strettamente personali, ci si deve chiedere quali sono questi diritti così definiti strettamente personali? E come è possibile conciliare la scelta del legislatore, espressa nell'art. 1260 c.c., a favore della libera circolazione della ricchezza, in relazione ai diritti della personalità così come tutelati dagli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.? Ripercorrendo l'iter logico e motivazionale della sentenza de quo è facile individuare alcuni punti essenziali. Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è, in generale, suscettibile di cessione in ossequio al principio della libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 c.c. :“il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso del debitore e, pertanto, solo in forza dell'accordo fra cedente e cessionario. Ciò detto, occorre precisare che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale è secondo la Cassazione un diritto non strettamente personale. “Strettamente personali sono i diritti volti al soddisfacimento di un interesse immediato alla persona, di un interesse fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore. Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile, insuscettibile di compensazione da parte dell'obbligato nonchè di rinunzie e transazioni (v. Cass., 5/8/1987, n. 6727), è impignorabile (art. 545 c.p.c. e L. Fall., art. 46), insuscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), intrasmissibile mortis causa (ex art. 448 c.c.), e cessa con la morte dell'obbligato”. Non solo. Occorre, poi fare molta attenzione a non confondere la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto, dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno “(…)l'obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce (v. Cass., 21/4/1986, n. 2812), sicché altro è la natura strettamente personale dell'interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (nella giurisprudenza di legittimità si è altresì riconosciuto che la transazione in ordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell'ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma: v. Cass., 4/2/1992, n. 1210. Cfr. altresì Cass., 7/5/1963, n. 1123), le suindicate esigenze sottese alla disciplina del credito alimentare invero non sussistono in ordine al diritto (o alla ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, non ponendosi relativamente ad esso la questione della tutela dell'interesse del debitore a non dover soddisfare la pretesa di soggetto diverso da quello accettato come creditore (…)”. Ciò pertanto, fatta eccezione di quelle ipotesi espressamente vietate dalla legge (si pensi all'ipotesi di cessione dei crediti vantati verso lo Stato o altre Pubbliche Amministrazioni per somministrazioni, forniture o appalti, la quale è inefficace in assenza di adesione della pubblica amministrazione debitrice, oppure alla incedibilità della cessione dei crediti per stipendi, pensioni o salari dei dipendenti di pubbliche amministrazione, o ancora a divieti di carattere soggettivo, legati a particolari categorie di soggetti come i c.d. crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c.) e purché la “fonte obbligatoria” e l'”oggetto del credito” risultino precisamente indicati e il credito sia determinato e/o determinabile nel suo ammontare, nessun limite mai potrà ostare la libera circolazione dei crediti, sia pure essi derivanti dal risarcimento di danni da lesioni personali. |
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