Data: 01/11/2013 11:00:00 - Autore: Gilda Summaria
Con il D.lgs  n. 33/2013 (sugli obblighi di  trasparenza delle PA), esattamente all' art. 5,  si � riconosciuto un diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni pubbliche di portata pi� ampia e di  pi� ampio respiro. 
Il c.d. diritto di �accesso civico�, non � ancora relativo alla totalit� dei documenti frutto di attivit� amministrativa di un ente , ma solo a quelli per cui  sia previsto dalla legge l'obbligo di pubblicazione,  ancora non si profila  un obbligo di totale trasparenza  amministrativa, ma ogni consociato pu� vigilare sull'effettiva pubblicazione dei dati da parte delle PA, solo e se prevista dall'ordinamento, ogni cittadino avr�  perci� il diritto di richiamare le amministrazioni pubbliche al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, con la possibilit� di richiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni che i singoli enti pubblici detengono e non ancora accessibili.
La  novit� pi� pregnante � che tale diritto spetta a chiunque, senza alcuna dimostrazione  di uno specifico interesse in merito a tale accesso, a differenza del diritto d'accesso ex art. 22 L. 241/1990, concesso  solo a chi abbia  �un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il  quale  si richiede l'accesso� � ed a chi � parte di un procedimento amministrativo.
Il nuovo art. 5  non prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata.
L' altra novit� � che questo "nuovo diritto di accesso" non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati, a differenza di ci� che � accaduto sino ad ora, infatti,per  giurisprudenza costante  � il diritto d'accesso �tradizionale� si pu� esercitare solo su documenti esistenti, e non pu� comportare la raccolta e l'elaborazione di dati.
Al contrario, con una portata innovativa non di secondo piano, Il diritto d'accesso civico si allarga ad informazioni e dati, anche se gli stessi non sono stati ancora trasfusi in un documento, quindi, l'amministrazione avr� un obbligo di "facere" � sempre che, come  gi� detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione.
Il richiedente dinnanzi ad un diniego di accesso od anche ad un'inerzia protratta per almeno trenta giorni potr�: rivolgersi al funzionario gerarchicamente sovraordinato (attivando il c.d. potere sostitutivo), il quale ha il potere di sostituirsi a quello che non provvede o adire, con la forma del ricorso,  il  Giudice Amministrativo ( rimedio gi� previsto per il diritto d'accesso ex art. 22 L.241/90).
Affinch� la norma entri a pieno regime andr�  necessariamente individuato il responsabile della trasparenza  di ciascuna amministrazione (ex art. 5  c. II D.lgs 33/2013) il quale  dovrebbe a sua volta coincidere, con il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.1 legge n. 190/2012 (ex art.  43). 
Se il responsabile "de quo"  non sia stato ancora nominato, in virt� del fatto che il diritto di accesso civico � un rimedio alla mancata e doverosa  pubblicazione di documenti, parrebbe plausibile indirizzare la richiesta ai vari dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione interessata (art. 43, comma 3).

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