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Data: 01/11/2013 11:00:00 - Autore: Gilda Summaria Con il D.lgs n. 33/2013 (sugli obblighi di trasparenza delle PA), esattamente all' art. 5, si è riconosciuto un diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni pubbliche di portata più ampia e di più ampio respiro. Il c.d. diritto di “accesso civico”, non è ancora relativo alla totalitá dei documenti frutto di attivitá amministrativa di un ente , ma solo a quelli per cui sia previsto dalla legge l'obbligo di pubblicazione, ancora non si profila un obbligo di totale trasparenza amministrativa, ma ogni consociato può vigilare sull'effettiva pubblicazione dei dati da parte delle PA, solo e se prevista dall'ordinamento, ogni cittadino avrá perciò il diritto di richiamare le amministrazioni pubbliche al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, con la possibilità di richiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni che i singoli enti pubblici detengono e non ancora accessibili. La novitá più pregnante è che tale diritto spetta a chiunque, senza alcuna dimostrazione di uno specifico interesse in merito a tale accesso, a differenza del diritto d'accesso ex art. 22 L. 241/1990, concesso solo a chi abbia “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si richiede l'accesso” – ed a chi è parte di un procedimento amministrativo. Il nuovo art. 5 non prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata. L' altra novità è che questo "nuovo diritto di accesso" non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati, a differenza di ciò che è accaduto sino ad ora, infatti,per giurisprudenza costante – il diritto d'accesso “tradizionale” si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l'elaborazione di dati. Al contrario, con una portata innovativa non di secondo piano, Il diritto d'accesso civico si allarga ad informazioni e dati, anche se gli stessi non sono stati ancora trasfusi in un documento, quindi, l'amministrazione avrá un obbligo di "facere" – sempre che, come già detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione. Il richiedente dinnanzi ad un diniego di accesso od anche ad un'inerzia protratta per almeno trenta giorni potrá: rivolgersi al funzionario gerarchicamente sovraordinato (attivando il c.d. potere sostitutivo), il quale ha il potere di sostituirsi a quello che non provvede o adire, con la forma del ricorso, il Giudice Amministrativo ( rimedio già previsto per il diritto d'accesso ex art. 22 L.241/90). Affinchè la norma entri a pieno regime andrà necessariamente individuato il responsabile della trasparenza di ciascuna amministrazione (ex art. 5 c. II D.lgs 33/2013) il quale dovrebbe a sua volta coincidere, con il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.1 legge n. 190/2012 (ex art. 43). Se il responsabile "de quo" non sia stato ancora nominato, in virtù del fatto che il diritto di accesso civico è un rimedio alla mancata e doverosa pubblicazione di documenti, parrebbe plausibile indirizzare la richiesta ai vari dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione interessata (art. 43, comma 3).
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